Cassazione Civile, Sentenza n. 4409/2020 del 20/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato cumulativamente davanti alla Commissione tributaria provinciale tre avvisi: l’avviso di pagamento TARI per l’acconto 2014, pari a Euro 9.367,00 e calcolato sulle tariffe TARES 2013; l’avviso di pagamento suppletivo TARES 2013, pari a Euro 14.388,05; e l’avviso di pagamento TARI per il conguaglio 2014, pari a Euro 23.513,76. Aveva dedotto l’insussistenza del presupposto impositivo, l’esclusione dalla TARES dei rifiuti assimilabili ai rifiuti speciali secondo il criterio quantitativo previsto dal regolamento comunale e il mancato utilizzo del servizio pubblico di raccolta. La Commissione tributaria provinciale dichiarò inammissibile il ricorso, ritenendo gli avvisi meri inviti al pagamento non compresi nell’elenco degli atti impugnabili; la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con sentenza n. 1106/5/16 depositata il 17 novembre 2016, accolse l’appello, ritenne impugnabili gli avvisi quali atti impositivi atipici e li annullò in base all’art. 10, comma 3, del regolamento comunale TARES. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato nullità per omessa motivazione e violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice regionale non aveva esaminato l’accertamento con adesione definito il 14 marzo 2014, relativo a un precedente accertamento per TARSU 2008-2012, né la pretesa definitività dell’accordo e la natura meramente consequenziale degli avvisi successivi. Con il secondo ha denunciato violazione del regolamento comunale sull’accertamento con adesione, sostenendo che l’accertamento definito non fosse impugnabile, integrabile o modificabile. Con il terzo ha censurato la decisione in tema di onere della prova sulla produzione di rifiuti ulteriori rispetto a quelli dichiarati, richiamando il verbale di adesione nel quale le parti avevano concordato una riduzione del 50% per determinate superfici. In pendenza del giudizio, la società ha inoltre documentato il passaggio in giudicato della sentenza n. 381/2018 della Commissione tributaria provinciale di Teramo, relativa alla TARI 2014 e fondata sulla natura speciale dei rifiuti del ciclo produttivo del legno e sul loro smaltimento a cura e spese della contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto congiuntamente il primo e il secondo motivo: l’accertamento con adesione riguardava TARSU per le annualità 2008-2012, mentre gli avvisi impugnati concernevano annualità successive, 2013 e 2014, e tributi diversi, TARES e TARI; gli avvisi non erano quindi atti meramente consequenziali all’adesione. Essendo atti impositivi atipici che comunicavano una pretesa tributaria individuata, erano impugnabili anche se non compresi nell’elenco tassativo dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che la sentenza n. 381/2018, passata in giudicato, riguardava la stessa annualità TARI 2014 e accertava fatti costitutivi stabili e tendenzialmente permanenti, relativi alle superfici in cui si producevano rifiuti speciali smaltiti dalla contribuente. La pronuncia di merito richiamata aveva tuttavia confermato la tassazione dei locali adibiti a uffici e studi, per 1.202 mq, nei quali si producevano ordinariamente rifiuti. Il Comune è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.
L’elenco degli atti impugnabili è tassativo quanto alle tipologie nominate, ma non esclude l’impugnazione di atti atipici quando rendano conoscibile al contribuente una pretesa tributaria specifica e individuata.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- L’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, pur tassativa, non impedisce di impugnare un atto atipico quando esso comunichi al contribuente una pretesa tributaria precisa e individuata.
- La preclusione all’impugnazione derivante dalla definizione dell’accertamento con adesione non si estende automaticamente ad atti relativi ad annualità successive e a tributi diversi: occorre verificare se gli atti contestati siano effettivamente riferibili all’accertamento definito.
- Il giudicato relativo a un’annualità tributaria può vincolare anche per annualità diverse quando riguarda fatti costitutivi della fattispecie tributaria dotati di carattere stabile e tendenzialmente permanente.
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