Cassazione Penale, Sentenza n. 46887/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Dini era stato condannato per il reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., per aver ceduto il 28/07/2006 un immobile di proprietà della società fallita alla moglie per €100.000 (quando il valore era stimato almeno €180.000) e successivamente aver fatto locare lo stesso immobile alla società fallita a un canone mensile di €1.000, assai superiore al canone di mercato. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) vizio di motivazione e critica delle valutazioni sulla stima dell'immobile (contestando l'utilizzo della perizia Colombini del 2005 e opponendo la CTU della difesa Montemagni che stimava il bene €104.800), (2) carenza di valutazione dell'elemento soggettivo (consapevolezza di arrecare pregiudizio al patrimonio sociale), (3) eccessività delle pene accessorie, (4) nullità dell'ordinanza che aveva ammesso la perizia Colombini come documento senza confronto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto lecita la produzione della perizia Colombini quale documento extraprocessuale ai sensi dell'art. 234 c.p.p., e ha valutato la perizia come elemento non decisivo ma integrativo rispetto ad altre evidenze (valore iscritto in bilancio €185.924, dati dell'Agenzia del territorio, prezzo di acquisto 2000 pari a €129.000 e successiva rivalutazione). Ha ritenuto non credibile la valutazione difensiva (Montemagni) perché redatta anni dopo, fondata su presunte opere non documentate e incompatibile con il mutuo concesso; anche deducendo i presunti €30.000 per lavori, il valore sarebbe comunque superiore a €100.000. La Corte ha quindi confermato l'esistenza di indizi di fraudolenza (cessione a prezzo vile a familiare) e ha dichiarato manifestamente infondati i motivi di ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare
La cessione a prezzo vile di un bene sociale a favore di un soggetto legato (qui la moglie) è indice di distrazione di beni del patrimonio sociale e integra il reato previsto dalla norma quando sia idonea a cagionare pregiudizio alla massa fallimentare.
art. 234 codice di procedura penale
I documenti formatisi al di fuori del processo possono essere prodotti dagli atti delle parti; la perizia extraprocessuale può pertanto essere acquisita come documento e valutata dal giudice, purché non assuma valore decisivo senza confronti integrativi richiesti dalle parti.
art. 133 codice penale
I criteri per la determinazione della pena principale si applicano anche per la determinazione delle pene accessorie; le censure generiche sull'eccessività delle pene accessorie sono inammissibili se non prospettano in concreto i vizi di valutazione.
Massime di principio
- Perizie extraprocessuali possono essere ammesse come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; il loro valore probatorio dipende dalla loro coerenza con altre evidenze e non vengono automaticamente escluse per il solo fatto di essere state redatte prima del processo.
- La valutazione del valore di un bene deve privilegiare elementi contemporanei alla cessione (iscrizioni di bilancio, perizie antecedenti alla vendita, dati catastali/agenzia del territorio, prezzo di acquisto e rivalutazioni di mercato) rispetto a perizie difensive redatte anni dopo l'operazione.
- La cessione di un bene societario a prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato e a favore di soggetti legati (coniuge, familiari) costituisce un forte indizio di distrazione fraudolenta e può giustificare la condanna quando risulti complessivamente provata la diminuizione del patrimonio sociale.
- Contestazioni generiche o ricorsi che non indicano specificamente quali atti siano decisivi e quale incidenza abbiano sull'assetto probatorio sono spesso dichiarati inammissibili; chi impugna deve spiegare l'incidenza degli elementi dedotti sul giudizio nel merito.
- Sul tema dell'elemento soggettivo, è necessario dimostrare in modo concreto l'assenza della consapevolezza del pericolo per l'equilibrio economico-finanziario della società; mere asserzioni generiche non sono sufficienti a riformare la valutazione del giudice di merito.
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