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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42391/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato per mancata autenticazione della procura speciale ad impugnare, contenente l'elezione di domicilio. Il difensore aveva invece allegato la procura speciale con l'elezione di domicilio e con la propria firma digitale a attestazione dell'autenticità della firma dell'assistito; successivamente ha depositato conclusioni insistenti sulla validità di tale autenticazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ricordato che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., il difensore è autorizzato ad autenticare la firma del proprio assistito e che la firma digitale apposta dal difensore sulla procura speciale contraddice il presupposto della Corte territoriale sull'assenza di valida elezione di domicilio. Inoltre ha richiamato la modifica normativa che ha circoscritto l'applicazione dell'art. 581, comma 4‑ter alla sola ipotesi del "difensore di ufficio". Per tali ragioni ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per difetti formali (richiamata dalla decisione come presupposto dell'ordinanza impugnata); la Cassazione ha valutato che il difetto formale contestato (mancata autenticazione) non sussisteva alla luce dell'attestazione del difensore.

  • art. 39 disp. att. cod. proc. pen.

    Attribuisce al difensore la facoltà di autenticare la firma del proprio assistito; la Corte ha ritenuto che questa autorizzazione consente anche l'autenticazione tramite firma digitale apposta dal difensore, senza necessità che la firma sia stata apposta in sua presenza.

  • art. 581, comma 4‑ter cod. proc. pen. (modificato dalla L. 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. o)

    La modifica normativa ha limitato l'applicazione della disposizione al "difensore di ufficio"; la Corte ha dedotto che la previsione non può giustificare l'inammissibilità quando l'autenticazione è stata operata dal difensore di fiducia mediante firma digitale.

Massime di principio

  • La firma autenticata dal difensore (anche con firma digitale) è valida per attestare la provenienza e la sottoscrizione dell'assistito ai fini della procura speciale e dell'elezione di domicilio, salvo prova contraria.
  • L'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. consente al difensore di autenticare la firma del cliente senza che sia necessario che l'apposizione sia avvenuta in sua immediata presenza; rileva l'attestazione di conoscenza o di certezza della provenienza della firma.
  • Dove la legge processuale sia stata modificata per circoscrivere determinate sanzioni formali ai soli difensori di ufficio, i tribunali non devono applicare automaticamente tali sanzioni ai difensori di fiducia che hanno autenticato le firme.
  • In presenza di documentazione (anche successivamente depositata) che dimostri l'autenticazione conforme, il giudice non deve dichiarare l'impugnazione inammissibile per vizi formali evitabili; la valutazione deve privilegiare la funzione sostanziale della rappresentanza difensiva.
  • La Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza di inammissibilità e disporre che gli atti tornino alla Corte d'appello per il giudizio, se ritiene che il vizio formale sia stato rilevato erroneamente o superato.

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