Cassazione Penale, Sentenza n. 40328/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Lovicu impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di rapina aggravata (originariamente dichiarata dal Tribunale di Nuoro). Ha formulato tre motivi: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione con riferimento alla ricostruzione della responsabilità per la rapina (contestando la valutazione probatoria e la corrispondenza con le riprese video, le perizie e le intercettazioni); 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto più grave rispetto a quello inflitto al coimputato; 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che invece erano state concesse al coimputato, nonostante quest'ultimo si fosse reso colpevole di un'ulteriore rapina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi del ricorrente attengono al merito e si limitino a proporre una "rilettura" del materiale probatorio, attività riservata ai giudici di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p. La Corte ha confermato la fondatezza della valutazione congiunta degli indizi operata dai giudici di merito (videoriprese e somiglianza antropometrica, traffico telefonico e sue coincidenze temporali, attivazione di SIM, rapporti e intercettazioni che delineano ruoli e condotte del gruppo) e ha ritenuto legittima la diversa valutazione del ruolo delle parti ai fini del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Il ricorso non è fondato su un vizio logico della motivazione così come previsto dalle norme sull'impugnazione di legittimità, bensì sulla rivalutazione del materiale probatorio; la cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove limitandosi a una diversa lettura dei fatti.
art. 606 cod. proc. pen.
Definisce i parametri dell'impugnazione per cassazione: la Corte interviene solo per i motivi di legittimità tassativamente elencati (compresi i vizi di motivazione previsti alla lett. e) del comma 1); i motivi che si limitano a contestare il merito o a rivedere la valutazione probatoria sono inammissibili.
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Richiamato per evidenziare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la disposizione normativa che disciplina tale procedura.
art. 132 cod. pen.
Principi generali sulla determinazione della pena: la valutazione del giudice di merito circa la congruità della pena rientra nella sua discrezionalità nei limiti della legge e dei principi enunciati da tale norma.
art. 133 cod. pen.
Indica i criteri di commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano applicato correttamente i criteri, considerando i diversi ruoli e la personalità degli imputati.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e la comminazione di una somma a favore della Cassa delle Ammende; la Corte l'ha applicato per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili motivi che si limitano a una "rilettura" del materiale probatorio o a contestazioni sul merito: il ricorso deve sollevare questioni di diritto o vizi logico-giuridici della motivazione espressamente previsti dall'art. 606 c.p.p.
- La cosiddetta "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado concordi) integra il quadro valutativo che la cassazione deve considerare: le decisioni dei giudici di merito si integrano e la Corte di legittimità valuta la congruità della motivazione complessiva, non ogni singolo elemento preso isolatamente.
- La valutazione degli indizi deve essere effettuata in modo unitario: il giudice di merito può fondare la condanna su una pluralità di elementi indiziari che, considerati nel loro insieme, superano il dubbio razionale, e tale valutazione non è sindacabile in cassazione salvo errori logici gravi, precisi e convergenti.
- La determinazione della pena è in larga parte rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che deve rispettare i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; la cassazione interviene solo se sussiste evidente arbitrarietà o illogicità nel ragionamento.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando la richiesta non indica elementi specifici che possano indurre il giudice a riconoscere il beneficio; l'onere di specificazione ricade sulla difesa.
- Per impugnare efficacemente una sentenza in cassazione è necessario individuare e censurare vizi formali o di diritto (ad es. inosservanza di norme processuali, carenza assoluta di motivazione sotto i profili indicati dall'art. 606), non limitarsi a ricostruzioni alternative dei fatti.
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