Cassazione Penale, Sentenza n. 3130/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina che ha confermato la custodia in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Messina per i reati ascritti ai capi 1) e 2) della rubrica (art. 416-bis c.p., artt. 319, 319-bis, 312 c.p.). Il ricorrente contestava: apoditticità e carenza di motivazione nella ricostruzione dell'esistenza della cellula collegata al clan Cintorino e della sua partecipazione; eccessiva fiducia nelle dichiarazioni del collaboratore Porto e nella loro valutazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; errata interpretazione e travisamento delle intercettazioni; mancata considerazione di assoluzioni o diversità temporali rispetto ad altri procedimenti; insufficienza della prova in ordine alla condotta corruttiva e all'alterazione del sorteggio; infine erronea estensione, da parte del Tribunale del riesame, delle esigenze cautelari (recidiva e rischi di inquinamento) rispetto al provvedimento genetico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e ha respinto le censure. Ha ritenuto che: le doglianze del ricorrente si risolvono in una diversa valutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità; il Tribunale del riesame ha fornito motivazione congrua e logica circa la rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore Porto, le intercettazioni e la sussistenza di gravi indizi di partecipazione alla locale collegata alla cosca Cintorino; corretta l'applicazione del principio della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati di stampo mafioso, sicché ove sussistano gravi indizi e non emergano elementi specifici volti a dimostrare l'assenza di esigenze cautelari, la custodia cautelare in carcere è obbligatoria. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le motivazioni aggiunte; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; disposti adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Rilevata la natura mafiosa dell'associazione e applicata la relativa disciplina cautelare; la Corte richiama la giurisprudenza che valorizza l'esistenza di 'locali' collegate a cosche storiche e la concretezza della forza intimidatoria derivante dal collegamento alla casa madre
artt. 319, 319-bis, 312 cod. pen.
Norme relative ai reati di corruzione e ai delitti connessi, oggetto delle contestazioni relative al capo 2); la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e altri elementi indiziari fossero idonei a delineare una condotta corruttiva
art. 192 cod. proc. pen.
Disciplina della valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia: la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non può sovrapporsi al sindacato di merito sulla valutazione del riscontro probatorio e che le critiche che si limitano a chiedere diversa valutazione dei riscontri sono inammissibili
art. 606 cod. proc. pen. (lett. c) e e))
Limiti del ricorso per cassazione: la Corte ricorda che sono ammissibili solo le doglianze previste dall'art. 606 e che non è consentito trasformare la cassazione in un nuovo esame di merito
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previsione della doppia presunzione in caso di reati di stampo mafioso: presunzione relativa di concretezza del pericolo di recidiva e presunzione assoluta circa l'adeguatezza della custodia in carcere, superabili solo con elementi specifici nel caso concreto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nel procedimento per i limiti di esposizione dei motivi ai fini della decisione in cassazione (deposito dei motivi nei limiti strettamente necessari)
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Principio secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi; applicato per dichiarare inammissibili i motivi aggiunti
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti di cancelleria da eseguire successivamente alla decisione (comunicazioni previste dalla norma)
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito chiedere una diversa valutazione del fatto o delle prove: le censure che si limitano a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio sono inammissibili.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono sorreggere misure cautelari se integrate da riscontri o se inserite in un quadro indiziario coerente; il giudice di merito deve motivare la valutazione, ma la Cassazione verifica solo la logicità e la congruenza della motivazione.
- Le intercettazioni, anche tra soggetti terzi, possono costituire fonte diretta di prova e non sempre richiedono i riscontri previsti dall'art. 192 c.p.p., purché la loro interpretazione sia logica e adeguatamente motivata dal giudice di merito.
- Per i reati di stampo mafioso opera una presunzione rafforzata in tema di esigenze cautelari: la custodia in carcere è normalmente ritenuta adeguata salvo che non emergano elementi specifici e concreti capaci di dimostrare la possibile soddisfazione delle esigenze cautelari con misure meno afflittive.
- Le questioni processuali formali e i vizi motivazionali devono essere specificamente qualificati secondo i parametri di legge (art. 606 c.p.p.): censure generiche o che comportino un riesame dei fatti saranno respinte.
- Motivi nuovi o aggiunti in cassazione sono inutili se il ricorso principale è dichiarato inammissibile: l'inammissibilità si estende ai nuovi motivi.
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