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Sentenza

Sentenza n. 3101/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento notificato in data 27 novembre 2025 dalla Questura di Roma, con il quale si decretava irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto presupposto,

Giustizia amministrativa202600997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Roma che ha dichiarato irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Roma ha dichiarato irricevibile la domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata senza la previa stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Ha dedotto di avere atteso invano la convocazione della Prefettura, di averla più volte sollecitata e di avere nel frattempo concluso il contratto di lavoro con il datore richiedente, trovando successivamente occupazione presso un altro datore di lavoro. La censura sostanziale consisteva nell'imputare alla Prefettura il mancato perfezionamento della procedura e nel sostenere, conseguentemente, la legittimità della diretta presentazione della domanda alla Questura.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento impugnato. In assenza della previa stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, la Questura era tenuta ad adottare un provvedimento vincolato di irricevibilità, non essendo stato completato l'iter previsto per l'ingresso dello straniero come lavoratore subordinato. Gli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e gli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999 richiedono il previo perfezionamento della procedura presso la Prefettura, anche in funzione dei controlli e dell'identificazione del richiedente. L'eventuale inerzia della Prefettura non legittima la presentazione diretta della domanda alla Questura: avrebbe dovuto essere contestata mediante l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il giudice ha richiamato il carattere imperativo della disciplina sui flussi d'ingresso e l'impossibilità di rilasciare un permesso di lavoro in deroga all'iter normativamente stabilito. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La stipulazione del contratto di soggiorno costituisce un passaggio necessario della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    La disciplina del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere applicata secondo l'iter previsto dalla normativa sull'ingresso dei lavoratori stranieri.

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    Attribuisce rilievo alla procedura presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione e ai controlli di competenza della Prefettura, che devono precedere la formalizzazione della domanda alla Questura.

  • art. 36 d.P.R. 394/1999

    Concorre a disciplinare la procedura amministrativa necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.

    In caso di inerzia della Prefettura, il rimedio esperibile è l'azione contro il silenzio, non la presentazione diretta della domanda alla Questura in deroga all'iter previsto.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile all'azione avverso il silenzio dell'amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La previa stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione costituisce un passaggio necessario e inderogabile della procedura per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
  • In mancanza del completamento dell'iter amministrativo previsto dalla disciplina sui flussi d'ingresso, la Questura adotta un provvedimento vincolato di irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno; non sussiste un potere di rilascio in deroga fondato sulle disfunzioni organizzative o sull'inerzia di altra amministrazione.
  • L'eventuale inerzia della Prefettura nella convocazione o nella definizione della procedura deve essere fatta valere mediante l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.; essa non consente al richiedente di bypassare la procedura prefettizia presentando direttamente l'istanza alla Questura.
  • La procedura normativa per l'ingresso e il soggiorno del lavoratore straniero persegue anche finalità di controllo tempestivo e identificazione del richiedente; tali finalità impediscono interpretazioni che consentano il rilascio del permesso al di fuori dell'iter imperativo previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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