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Sentenza

Sentenza del 12/10/2016 n. 20529 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il recupero della tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchi terminali di comunicazione radiomobile. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 fosse ancora vigente, poiché l'abbonamento telefonico continuava a sostituire la licenza di esercizio. Contestava inoltre l'esenzione del Comune, ritenendo che le finalità di interesse pubblico non fossero sufficienti a escludere il pagamento, riservato allo Stato. Il Comune sosteneva invece l'abrogazione implicita della norma impositiva e, in subordine, la propria esenzione in quanto ente pubblico locale.

La decisione

La Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito la questione sull'obbligo tributario o sull'esenzione del Comune. Ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate inammissibile perché notificato oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello. La sentenza della CTR, favorevole al Comune, è quindi rimasta ferma. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare al Comune di Citerna 1.200 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 641/1972, art. 21 della tariffa allegata

    Prevede la tassa di concessione governativa per la licenza o il documento sostitutivo relativo all'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione. La sua eventuale abrogazione o persistente applicabilità non è stata esaminata dalla Cassazione per l'inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. n. 259/2003, art. 160 e art. 218, comma 1, lett. s)

    L'Agenzia richiamava l'art. 160 per sostenere che l'abbonamento continuasse a sostituire la licenza, mentre il Comune invocava l'abrogazione della disciplina precedente. La Corte non ha deciso quale interpretazione fosse corretta.

  • D.P.R. n. 156/1973, art. 318

    Norma abrogata che prevedeva la licenza per le stazioni trasmittenti e l'abbonamento sostitutivo della licenza per quelle riceventi. La sua abrogazione era al centro della controversia sostanziale.

  • D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, art. 3, comma 2

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere che l'abbonamento telefonico sostituisse a tutti gli effetti la licenza quale presupposto della tassa.

  • D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12, convertito in legge

    Prevedeva la sospensione dei termini di impugnazione in relazione alla possibile definizione agevolata delle liti pendenti. Anche considerando tale sospensione, il ricorso dell'Agenzia è stato ritenuto tardivo.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Individua il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, motivo formalmente dedotto dall'Agenzia ma non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • Il rispetto dei termini di impugnazione è preliminare rispetto all'esame del merito: un ricorso tardivo viene dichiarato inammissibile anche se solleva questioni giuridiche potenzialmente fondate.
  • Quando una sentenza è notificata alla parte presso il proprio ufficio o difensore abilitato, può decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione; è quindi essenziale verificare con precisione la data e le modalità della notificazione.
  • La sospensione dei termini opera solo per il periodo previsto dalla legge e deve essere computata correttamente: non consente di ignorare la scadenza complessiva del termine di impugnazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità lascia normalmente ferma la decisione impugnata e comporta, salvo eccezioni, la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese.
  • Se il giudice dichiara l'impugnazione inammissibile per ragioni processuali, le questioni sostanziali discusse dalle parti non costituiscono un precedente decisivo sul merito della specifica imposta o dell'eventuale esenzione.

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