Cassazione Civile, Ordinanza n. 30076/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente impugnava due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio dei Monopoli recuperava a tassazione, per l'anno 2009, l'imposta unica sulle scommesse, ritenendola obbligata in solido quale soggetto collegato a centri di trasmissione dati che raccoglievano scommesse in Italia per conto di bookmaker estero privo di concessione. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e della disciplina interpretativa del 2010, sostenendo che per le annualità anteriori al 2011 il bookmaker non fosse soggetto passivo e che la responsabilità solidale del ricevitore/CTD fosse stata esclusa dalla Corte costituzionale; 2) violazione della legge delega del 1998, assumendo che l'imposta si applicasse solo alle scommesse accettate in Italia e non a quelle accettate all'estero; 3) violazione degli artt. 52, 56 e 57 TFUE, deducendo un effetto discriminatorio e restrittivo della libertà di prestazione dei servizi a danno degli operatori esteri rispetto a quelli nazionali.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha valorizzato la giurisprudenza costituzionale e unionale già intervenuta sulla materia, affermando che l'imposta unica colpisce l'attività di gestione delle scommesse e che, per l'anno d'imposta 2009, resta assoggettato al tributo il bookmaker estero privo di concessione. Ha escluso che la declaratoria di incostituzionalità abbia eliminato la soggettività passiva del bookmaker; essa ha riguardato solo la ricevitoria/CTD per le annualità anteriori al 2011, in ragione dell'impossibilità di traslare retroattivamente il carico fiscale. Ha inoltre escluso la violazione del diritto unionale, rilevando che la normativa italiana si applica indistintamente a operatori nazionali ed esteri che raccolgono scommesse sul territorio italiano e non introduce restrizioni discriminatorie alla libera prestazione di servizi. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 504/1998
imposta unica dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero
il presupposto del tributo è collegato all'attività di gioco e scommessa, non alla sola localizzazione dell'evento
art. 3 d.lgs. 504/1998
Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse
soggetto passivo è chi gestisce le scommesse, anche se opera per conto di terzi o al di fuori del sistema concessorio, secondo l'interpretazione autentica del 2010
art. 1, comma 66, lett. a), legge 220/2010
l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione
il tributo resta dovuto anche in mancanza di concessione
art. 1, comma 66, lett. b), legge 220/2010
soggetto passivo d'imposta è chiunque ... gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere
la disposizione ha natura interpretativa e ricomprende anche i gestori esteri e i rapporti per conto terzi; il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente
art. 1, comma 644, lett. g), legge 190/2014
su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta
richiamata per descrivere l'evoluzione della base imponibile dell'imposta unica
art. 16 d.m. 10 marzo 2006 n. 111
il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica
indicazione del concessionario quale soggetto tenuto al versamento nel sistema regolato
art. 52 TFUE
richiamato come parametro della dedotta violazione della libertà di circolazione dei servizi, ma la censura è stata esclusa
art. 56 TFUE
la normativa italiana non osta alla disciplina nazionale perché non introduce discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri che raccolgono scommesse in Italia
art. 57 TFUE
richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisi incompatibilità della disciplina interna
art. 380-bis c.p.c.
la causa è stata trattata con la procedura camerale prevista per la definizione semplificata
Massime di principio
- Nel tributo sulle scommesse il presupposto impositivo va individuato nell'attività di organizzazione e gestione del servizio di gioco, non nella sola giocata o nel solo luogo di stabilimento del bookmaker.
- La disposizione interpretativa del 2010, in materia di imposta unica sulle scommesse, si applica anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore per i profili non ancora consolidati, ma la sua incidenza retroattiva incontra il limite delle annualità anteriori al 2011 per i soggetti cui non era possibile traslare il carico fiscale.
- La declaratoria di incostituzionalità della disciplina interviene solo nella parte in cui estendeva alle ricevitorie/CTD, per il periodo anteriore al 2011, una responsabilità tributaria non sorretta da concreta possibilità di traslazione dell'imposta; non elimina invece la soggettività passiva del bookmaker privo di concessione.
- In materia di giochi d'azzardo, la disciplina fiscale nazionale può differenziare gli operatori non in base alla nazionalità o alla sede, ma in base alla raccolta di scommesse sul territorio dello Stato, senza violare di per sé la libertà di prestazione dei servizi.
- La libera prestazione dei servizi non impedisce agli Stati membri di sottoporre a imposizione le attività di scommesse svolte sul proprio territorio, quando la misura sia coerente con obiettivi di controllo del settore, tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto all'evasione, e non sia discriminatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29920/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29921/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29922/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29923/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29925/2022 del 13/10/2022
- ordinanza_civile · 13 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29928/2022 del 13/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →