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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3398/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per errata applicazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 58 legge 689/1981 e per carenza/contraddittorietà della motivazione: si censura che il giudice non abbia valutato la possibilità di sostituire la pena detentiva (1 mese) con una sanzione sostitutiva e abbia ritenuto infondato l'affidamento sul rispetto delle prescrizioni sulla base dei precedenti penali del Verde, che la difesa ritiene non gravi e già espiati con modalità compatibili (detenzione domiciliare, affidamento in prova).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'art. 545-bis cod. proc. pen. attribuisca al giudice di merito un potere discrezionale di valutare e, se del caso, avvisare le parti della possibilità di una pena sostitutiva quando la pena detentiva è entro i quattro anni; l'omissione di tale avviso non costituisce automaticamente una nullità. Nel caso concreto la Corte d'appello ha fornito motivazione coerente e non manifestamente illogica, richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e dell'art. 58 L. 689/81 (in particolare la capacità delinquenziale desunta da plurimi precedenti, anche per la stessa violazione), concludendo che non sussistevano i presupposti per la sostituzione né l'idoneità della pena pecuniaria alla rieducazione e prevenzione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    introdotto con il D.Lgs. 150/2022, in vigore dal 30/12/2023; prevede che quando la pena detentiva applicata sia contenuta nei quattro anni il giudice, se ritiene che ricorrano le condizioni, avvisi le parti della possibilità che sia disposta una pena sostitutiva tra quelle previste dall'art. 53 L. 689/1981

    la norma conferisce un potere discrezionale al giudice di merito; l'omissione dell'avviso non comporta automaticamente la nullità della sentenza e richiede una valutazione delle condizioni di sostituzione da parte del giudice

  • art. 58 legge 689/1981

    richiamato come criterio per valutare l'applicabilità delle sanzioni sostitutive, con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.

    consente al giudice di considerare fattori quali la capacità delinquenziale e le circostanze personali per decidere sull'idoneità delle sanzioni sostitutive

  • art. 53 legge 689/1981

    elenca le sanzioni sostitutive applicabili alle pene detentive brevi

    la scelta di una pena sostitutiva deve essere valutata caso per caso: alcune sanzioni possono risultare inidonee a perseguire la funzione rieducativa o preventiva nei confronti del condannato

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena (tra cui la personalità e la capacità delinquenziale)

    criterio utilizzato per valutare la capacità delinquenziale del soggetto e conseguentemente l'adeguatezza o meno di una misura sostitutiva

  • art. 178 cod. proc. pen.

    elenca le nullità di ordine generale

    la Corte osserva che l'omessa formulazione dell'avviso di cui all'art. 545-bis non rientra automaticamente nelle nullità generali; la mancata indicazione non determina di per sé la nullità della sentenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che disciplina le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di reiezione del ricorso

    consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende se il ricorso è infondato

Massime di principio

  • L'art. 545-bis cod. proc. pen. assegna al giudice di merito una discrezionalità nell'avvisare le parti della possibilità di una pena sostitutiva: l'omissione di tale avviso non è automaticamente una nullità e non determina necessariamente l'annullamento della decisione.
  • La valutazione sulla sussistenza delle condizioni per le sanzioni sostitutive è essenzialmente un accertamento di fatto (capacità delinquenziale, attitudine al rispetto delle prescrizioni, funzione rieducativa/preventiva) e, se adeguatamente motivato, è poco sindacabile in Cassazione salvo palesi illogicità.
  • Per impugnare con successo la mancata applicazione di una pena sostitutiva è necessario dimostrare che la motivazione del giudice sia contraddittoria, illogica o insufficiente rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e all'art. 58 L. 689/81 (es. provando che i precedenti non indicano una capacità delinquenziale significativa o che il condannato ha effettivamente osservato misure similari).
  • La difesa dovrebbe documentare elementi concreti che rendano probabile l'efficacia della sanzione sostitutiva (comportamento tenuto durante esecuzione di pene precedenti, legami familiari e lavorativi, stato di salute, proposte di misure alternative) anziché limitarsi a censure giuridiche sull'omissione dell'avviso.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende se il ricorso risulta manifestamente infondato; è quindi strategico valutare la fondatezza dell'impugnazione rispetto al potere discrezionale del giudice di merito.

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