Ordinanza n. 242/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di Ammonimento nr. -OMISSIS-emesso dal Questore della Provincia di Arezzo il -OMISSIS- u.s., e notificato ai sigg.ri -OMISSIS---OMISSIS- in data -OMISSIS- u.s. per mezzo del Commissariato P.S. di Montevarchi (AR), nei confronti della minore -OMISSIS- -OMISSIS-con il quale viene ammonita “a tenere una condotta conforme alla Legge e ad astenersi dal porre in essere ogni tipo di azione e/o di comportamento persecutorio, diretto o indiretto, che possa ingenerare nella minore -OMISSIS- -OMISSIS-un concreto timore per la sua incolumità fisica e psichica”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Arezzo nei confronti di una minore, con invito ad astenersi da condotte persecutorie
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori della minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore nei confronti della minore, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione emerge, in particolare, la deduzione del difetto di istruttoria, poiché l’amministrazione avrebbe adottato l’ammonimento senza un’adeguata verifica delle affermazioni contenute nella richiesta di ammonimento relative alla minore. Il ricorso sembrava inoltre includere tra gli atti consequenziali il verbale di accertamento e contestazione amministrativa elevato nei confronti dei genitori per omesso controllo della minore. Il TAR ha rilevato, su tale specifico atto, una possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atto prodromico all’irrogazione di una sanzione amministrativa devoluta dalla l. 689/1981 alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria; la questione è stata prospettata ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Quanto alla cautela, i ricorrenti hanno prospettato un pregiudizio patrimoniale connesso al rischio di dover pagare la sanzione per omesso controllo e un pregiudizio alla sfera soggettiva della minore.
La decisione
Il TAR ha ritenuto prima facie sussistente il difetto di istruttoria, anche alla luce delle ammissioni dell’amministrazione circa la sostanziale mancanza di un’adeguata istruttoria sulle affermazioni poste a fondamento della richiesta di ammonimento. Tuttavia, non ha disposto la sospensione immediata degli effetti dell’atto, perché il pregiudizio patrimoniale dedotto era contenuto e suscettibile di tutela successiva e perché non risultava un danno grave e irreparabile per la minore: l’ammonimento riguardava rapporti con una minore che aveva trasferito la residenza in altro Comune e non frequentava più la stessa scuola o ambiente sportivo. Le esigenze cautelari sono state quindi ritenute tutelabili mediante la sollecita definizione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.; è stata fissata l’udienza pubblica del 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La possibile inammissibilità dell’impugnazione del verbale sanzionatorio è stata soltanto prospettata e non definita con la presente ordinanza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente, in luogo della sospensione immediata, di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 73 c.p.a.
È richiamato per la prospettazione alle parti della possibile inammissibilità dell’impugnazione relativa al verbale di accertamento e contestazione amministrativa.
l. 689/1981
Gli atti relativi all’accertamento e alla contestazione della violazione amministrativa, prodromici all’irrogazione della sanzione, sono ricondotti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
art. 52 d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ravvisa prima facie un difetto di istruttoria, ma il pregiudizio prospettato non presenta gravità e irreparabilità sufficienti, le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospensione immediata dell’atto.
- Il rischio meramente patrimoniale, contenuto e suscettibile di tutela successiva, non integra di per sé il requisito del periculum in mora necessario per la sospensione cautelare del provvedimento amministrativo.
- Per valutare il pregiudizio grave e irreparabile derivante da un provvedimento di ammonimento, occorre considerare concretamente l’attualità dei rapporti tra i soggetti coinvolti e la possibilità effettiva che l’ammonimento trovi applicazione; il trasferimento della destinataria e la cessazione della frequentazione degli stessi ambienti possono escludere l’attualità del danno.
- L’impugnazione di un verbale di accertamento e contestazione amministrativa, quale atto prodromico all’irrogazione di una sanzione disciplinata dalla l. 689/1981, può ricadere nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e non in quella del giudice amministrativo.
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