Sentenza del 26/09/2016 n. 5467 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Atti impugnabili - Vizi propri - Preavviso di fermo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo contestando, sostanzialmente, vizi di legittimità o di merito delle cartelle di pagamento sottostanti. La questione riguarda i limiti dell’impugnazione del preavviso di fermo nel processo tributario: se le cartelle siano state regolarmente emesse e notificate e non siano state tempestivamente impugnate, non è possibile rimettere in discussione tali vizi mediante l’impugnazione dell’atto successivo.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta ammissibile soltanto con riferimento ai vizi propri del preavviso di fermo. È stato escluso che il contribuente possa utilizzare tale impugnazione per contestare nuovamente la validità delle cartelle sottostanti, qualora esse siano state regolarmente emesse, notificate e non impugnate. Ogni atto della riscossione ha una propria autonomia processuale: non può essere impugnato prima della notificazione, ma neppure può essere contestato tardivamente in occasione di un atto successivo.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
La norma individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario e impone di contestare ciascun atto nel momento processuale previsto, senza differire la tutela a un atto successivo né anticiparla prima della notificazione.
Massime di principio
- Ogni atto della riscossione dotato di autonoma funzione impositiva o esecutiva deve essere impugnato separatamente e nei termini decorrenti dalla sua notificazione.
- L’impugnazione di un atto successivo, come il preavviso di fermo, consente di contestare soltanto i suoi vizi propri, non quelli di atti precedenti già regolarmente notificati e non impugnati.
- Non è possibile scegliere di rinviare la contestazione di una cartella o di un altro atto precedente fino alla ricezione di un atto conseguente.
- Il preavviso di fermo può essere contestato, ad esempio, per difetti di notifica del preavviso, mancanza dei presupposti del fermo, errori sull’identità del debitore o sull’importo, ma non per rimettere in discussione il merito di cartelle ormai definitive.
- In situazioni analoghe occorre verificare tempestivamente la notificazione e il contenuto di ogni atto, distinguendo tra vizi propri dell’atto ricevuto e contestazioni riferibili ad atti precedenti.
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