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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20698/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il diniego, disposto dalla Direzione della Casa di reclusione di Viterbo, all'acquisto di un lettore CD e di compact disc musicali per il detenuto Saverio Faccilongo, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis. Il Tribunale aveva motivato il diniego con il rischio di introduzione di messaggi dall'esterno attraverso i CD, il possibile uso improprio dei CD come oggetti taglienti e con il fatto che radio e TV soddisfacevano l'interesse alla fruizione musicale. Il ricorrente deduceva inosservanza o errata applicazione di norme dell'Ordinamento penitenziario (artt. 1, 35-bis, 41-bis) in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., e lamentava che il Tribunale non aveva verificato se la Direzione avesse motivato l'impossibilità organizzativa di effettuare le necessarie verifiche sui supporti, richiamando orientamento di legittimità che ammette i CD salvo che le verifiche richiedano adempimenti inesigibili per l'Amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, pur non essendo precluso in assoluto l'uso in cella di lettori CD e CD musicali, il diniego amministrativo per detenuti sottoposti al regime 41-bis può essere legittimo se giustificato dall'impossibilità di assicurare la messa in sicurezza dei dispositivi e dei supporti senza gravosi oneri organizzativi. Tuttavia il Tribunale di sorveglianza non aveva eseguito la necessaria verifica sulle ragioni organizzative e sulle risorse richieste all'Amministrazione per le verifiche sui supporti; si era limitato a richiamare la circolare DAP e a considerare i CD come potenziali armi, argomentazioni giudicate insufficienti. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma perché esamini nuovamente la questione conformemente ai principi stabiliti.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Prevede limitazioni speciali al trattamento intramurale per impedire comunicazioni con l'esterno; legittima l'adozione di divieti relativi a dispositivi che possano agevolare tali comunicazioni, ma non configura un divieto assoluto all'uso di lettori CD e CD musicali; il diniego è legittimo se la messa in sicurezza dei supporti richiede oneri organizzativi inesigibili.

  • art. 1 Ord. pen.

    Riferimento all'assetto normativo complessivo dell'ordinamento penitenziario; non impedisce perciò l'uso ricreativo di tecnologie aggiornate ma richiede bilanciamento tra diritti del detenuto e esigenze di sicurezza.

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Norma richiamata nel ricorso; contestualizza limiti al trattamento ma non costituisce vieto espresso all'uso dei CD per finalità ricreative.

  • art. 3 Cost.

    Riferimento costituzionale richiamato dal ricorrente per profili di dignità e uguaglianza del trattamento; usato come parametro interpretativo nella valutazione del bilanciamento tra restrizioni e diritti residui del detenuto.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nel ricorso con riguardo alla finalità rieducativa della pena e alla tutela dei diritti della persona detenuta; utile nel bilanciamento con le esigenze di sicurezza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato proposto con riferimento a tale motivo (contrasto con giurisprudenza di legittimità).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti della motivazione del ricorso e la rappresentazione sintetica dei motivi ai fini della decisione.

  • Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017

    Atto amministrativo richiamato dal Tribunale a giustificazione del diniego; la Corte ha ritenuto che il mero richiamo alla circolare non sostituisce l'obbligo di verifica concreta da parte del giudice sulle ragioni organizzative dell'istituto.

Massime di principio

  • L'uso in cella di lettori CD e di CD musicali non è vietato in assoluto dall'ordinamento penitenziario; va operato un bilanciamento tra il diritto del detenuto a misure di normalità quotidiana e le esigenze di sicurezza del regime 41-bis.
  • La Direzione dell'istituto può negare l'autorizzazione se dimostra che la messa in sicurezza dei dispositivi e dei supporti richiede oneri organizzativi o risorse umane/materiali tali da essere inesigibili; tali ragioni devono essere concretamente documentate.
  • Il giudice del reclamo/dei gradi successivi deve interrogare e confrontarsi con l'Amministrazione penitenziaria per valutare la fondatezza delle ragioni organizzative e la fattibilità delle verifiche, non può limitarsi a richiamare circolari o considerazioni generiche.
  • La presenza del contrassegno SIAE o di altra certificazione formale non sostituisce i controlli sul contenuto dei supporti; la conformità alle norme sul diritto d'autore non offre garanzia sul contenuto informativo dei CD.
  • Ragioni generiche sulla potenziale pericolosità degli oggetti (es. cd come strumenti taglienti) non sono di per sé sufficienti a motivare il diniego se non accompagnate da una valutazione concreta del rischio e delle misure alternative percorribili.
  • In presenza di regime 41-bis, il principio è la possibilità, non l'imposizione: l'amministrazione può vietare, ma la scelta deve essere proporzionata, motivata e basata su verifiche organizzative effettive; il giudice deve valutare la ragionevolezza e l'inesigibilità degli adempimenti richiesti all'Amministrazione.

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