R.R. Lombardia 5/2025
Regolamento di attuazione della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 20 (Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di incenerimento per animali da compagnia)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la l.r. Lombardia 20/2022 sui cimiteri e sugli impianti di incenerimento per animali da compagnia, fissando documentazione progettuale, requisiti strutturali e gestionali, registri, modalità di inumazione/esumazione e dismissione. Le disposizioni finali si applicano anche agli impianti e cimiteri esistenti solo in caso di ampliamenti conformi alle distanze minime prescrite.
Attuazione della disciplina regionale su cimiteri e impianti di incenerimento per animali da compagnia
Attuazione della disciplina regionale su cimiteri e impianti di incenerimento per animali da compagnia
Il regolamento regionale Lombardia 5 maggio 2025, n. 5 detta le regole tecniche e organizzative di attuazione della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 20, disciplinando progettazione, requisiti dei luoghi, gestione, registrazione delle carcasse e delle ceneri, nonché dismissione dei cimiteri per animali da compagnia.
Documentazione tecnica dei progetti
I progetti di realizzazione o ampliamento dei cimiteri per animali da compagnia devono essere corredati, oltre che della documentazione edilizia e autorizzativa di settore, da una serie di elaborati tecnici che consentano la verifica della compatibilità idrogeologica, urbanistica e igienico-sanitaria dell’intervento. In particolare sono richiesti relazione idrogeologica, elaborati grafici, relazione tecnico-sanitaria, titoli di proprietà o di disponibilità dell’area, cartografia dell’intorno entro 200 metri e estratto dell’azzonamento del piano di governo del territorio.
Per gli impianti di incenerimento, il progetto deve includere relazione tecnica, planimetrie e sezioni in scala 1:100, con indicazione dei locali tecnici e di servizio, delle caratteristiche costruttive e gestionali degli impianti, delle emissioni e dei sistemi di trattamento, nonché della procedura per assicurare la tracciabilità delle ceneri fino alla chiusura dell’urna e del certificato di prevenzione incendi.
Titoli di disponibilità delle aree
Per i cimiteri per animali è richiesto che l’area, inclusa la zona di rispetto, sia supportata da titoli di proprietà o da titoli di disponibilità di durata almeno trentennale, oppure comunque di durata congrua rispetto alle operazioni di dismissione in caso di rinnovo. La prescrizione non si applica ai progetti predisposti da enti pubblici, per i quali resta fermo il rinvio alla normativa sulle opere pubbliche.
Requisiti del suolo e localizzazione del cimitero
Il terreno destinato al cimitero deve avere tessitura di medio impasto, con percentuali di sabbia tra 35% e 55%, argilla tra 10% e 25% e limo tra 25% e 45%. Tali caratteristiche possono essere conseguite anche mediante riporto di terreni estranei.
Requisiti tecnici, strutturali e impiantistici dei cimiteri
I cimiteri devono essere recintati e schermati da una fitta cortina di piante sempreverdi, in modo da impedire l’accesso di animali vaganti e selvatici anche dal sottosuolo. La recinzione deve essere durevole, alta almeno 2 metri dal piano di campagna e interrata per almeno 50 centimetri; la cortina vegetale deve raggiungere la stessa altezza entro tre anni.
Le dotazioni minime comprendono aree di inumazione suddivise per turni, eventuali manufatti o aree per urne cinerarie, spazio per lo spargimento delle ceneri, parcheggio e area di servizio, ufficio almeno di 8 mq con spazio di attesa, locale per confezionamento dei feretri di almeno 8 mq con ripostiglio e accesso esterno, cella frigorifera plurima tra 1°C e 5°C, acqua potabile con punto di erogazione al pubblico, servizi igienici accessibili alle persone disabili e locali/spazi per gli addetti con spogliatoio e doccia.
I locali destinati al confezionamento, alle celle frigorifere, ai servizi igienici e agli spogliatoi devono avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili fino a 2 metri di altezza.
Requisiti degli impianti di incenerimento
Gli impianti di incenerimento devono essere collocati in locali di dimensioni adeguate, accessibili anche dal locale deposito feretri e dallo spogliatoio, e comprendere almeno una zona di caricamento delle carcasse, sistemi di trattamento delle emissioni, uno spazio per la conservazione delle urne in attesa di consegna e un lavamani con comando non manuale o leva clinica e prodotti igienici.
Se l’impianto è collocato all’esterno del cimitero, deve essere dotato anche delle strutture previste per l’ufficio, il confezionamento feretri, la cella frigorifera e i servizi per gli addetti.
In tutti i locali deve essere garantito un adeguato microclima e un impianto di illuminazione di emergenza.
Compiti del gestore del cimitero
Il gestore è responsabile della pulizia e dell’ordine degli spazi e del verde, della custodia con reperibilità giornaliera, della tenuta del registro informatico, della posa di cippi e targhe, delle operazioni di inumazione ed esumazione, dello smaltimento dei rifiuti, della relazione tecnica per la dismissione e del ripristino completo dell’area in caso di chiusura. Il gestore stabilisce anche giorni e orari di apertura al pubblico.
Registro informatico di carcasse e ceneri
È previsto un registro informatico dell’accettazione delle carcasse e delle ceneri, che vale anche come registro delle partite ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009. Il registro deve riportare specie, peso, eventuale microchip, dati del proprietario o del consegnatario, data e ora del ricevimento, estremi del collocamento nel cimitero, data di incenerimento e identificativi dell’impianto autorizzato, autocertificazione secondo la modulistica allegata e, in caso di ingresso delle ceneri, certificato di avvenuto incenerimento. Le informazioni vanno conservate per almeno dieci anni.
Inumazione, esumazione e dimensioni delle fosse
Le carcasse devono essere inumate senza accessori, in contenitori biodegradabili. L’esumazione ordinaria è ammessa in qualsiasi periodo dell’anno, una volta decorso il termine previsto dalla legge regionale 20/2022; l’esumazione straordinaria, prima di tale termine e su richiesta dei proprietari, richiede il parere del servizio veterinario competente dell’ATS, con eventuali prescrizioni.
Le fosse devono garantire almeno 80 centimetri di ricoprimento di terra sulla carcassa e mantenere il fondo a non meno di 50 centimetri dal livello più alto della zona di assorbimento capillare della falda. Le misure minime variano in base al peso dell’animale: 60x40 cm fino a 10 kg, 100x60 cm oltre 10 kg e sotto 40 kg, 150x80 cm da 40 kg in su. Ogni fossa è contrassegnata da cippo durevole con identificativo univoco, specie, nome e data di morte dell’animale.
Tra le fosse deve restare uno spazio di almeno 50 centimetri, riducibile a 30 centimetri per animali fino a 40 kg; file di fosse e cellette per urne devono essere raggiungibili tramite vialetti conformi all’abbattimento delle barriere architettoniche. Le cellette devono rispettare dimensioni minime di 20 centimetri per lato e i requisiti di resistenza previsti dalle norme tecniche delle costruzioni.
Dismissione del cimitero
La dismissione del cimitero è autorizzata dal comune, su istanza del gestore, solo dopo almeno dieci anni dall’ultima inumazione. L’istanza deve essere accompagnata da una relazione tecnica che indichi lo stato di occupazione delle fosse e dei cinerari, il piano e le modalità di esumazione e rimozione delle urne, nonché gli estremi della ditta autorizzata al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti.
L’autorizzazione comunale deve contenere le prescrizioni necessarie per consentire la futura diversa destinazione dell’area. A fine operazioni il gestore deve trasmettere la documentazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti e un’asseverazione sul completo ripristino del sito.
Disposizioni finali e ambito per gli impianti esistenti
Le regole su recinzione, schermatura e alcune dotazioni dei cimiteri si applicano anche ai cimiteri esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, ma solo per interventi di ampliamento che rispettino le distanze minime prescritte. Lo stesso vale per gli impianti di incenerimento esistenti, limitatamente agli ampliamenti dei locali o del numero di forni di incenerimento nel rispetto delle distanze minime previste.
Ambito territoriale e applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Lombardia e si inserisce come regolamento di attuazione della legge regionale 20/2022. Non introduce una disciplina generale nazionale, ma criteri tecnici e gestionali validi per gli interventi e le strutture regionali interessate.
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