Sentenza n. 1713/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e dal diritto alla retribuzione per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, con gli atti consequenziali di ritiro della tessera, della placca, dell’arma e delle manette, nonché gli atti applicativi e la circolare amministrativa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore aveva disposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale anti SARS-CoV-2 e comunque per il periodo massimo previsto dalla normativa allora vigente. Ha inoltre impugnato il verbale di ritiro degli strumenti e dei segni distintivi di servizio, l’invito a produrre la documentazione vaccinale, la circolare del Capo della Polizia e le disposizioni legislative istitutive dell’obbligo vaccinale. I motivi, complessivamente undici, hanno contestato: la perdurante legittimità delle autorizzazioni condizionate all’immissione in commercio dei vaccini e la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; l’asserita inidoneità dei vaccini a impedire la diffusione del virus; l’adozione del provvedimento durante un periodo di assenza giustificata dal servizio; l’impossibilità di ottenere informazioni adeguate per esprimere un consenso informato; il contrasto della disciplina con il diritto dell’Unione europea, con la Carta dei diritti fondamentali e con la CEDU; l’asserito diritto al differimento della vaccinazione per avere contratto in precedenza il Covid-19; l’illegittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale per violazione degli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., nonché dei principi di precauzione, proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza; infine, la mancata corresponsione dell’assegno alimentare durante la sospensione. In via subordinata il ricorrente ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o la rimessione alla Corte costituzionale, il riconoscimento dell’assegno alimentare e il risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e tutte le domande accessorie. Ha escluso la rilevanza delle questioni concernenti la validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei vaccini, osservando che l’oggetto del giudizio era la legittimità dell’obbligo vaccinale interno e non la validità delle autorizzazioni europee; ha inoltre richiamato la successiva pronuncia della Corte di giustizia che aveva dichiarato irricevibili questioni analoghe. Ha ritenuto infondata la tesi dell’impossibilità di adempiere all’obbligo, poiché la normativa imponeva il ciclo vaccinale primario e la dose di richiamo e il ricorrente non vi si era sottoposto. Ha escluso che l’assenza giustificata dal servizio esonerasse dall’obbligo vaccinale, rilevando che la legge non prevedeva tale eccezione e che le deroghe erano tassative; la relativa disciplina amministrativa è stata ritenuta non manifestamente irragionevole e funzionale a evitare condotte elusive. La censura relativa al consenso informato è stata dichiarata infondata e, comunque, inammissibile per mancanza di un principio di prova e perché riferita a esperienze altrui. È stata respinta anche la doglianza fondata sul diritto dell’Unione, poiché l’obbligo vaccinale non costituiva attuazione di specifici obblighi eurounitari e, pertanto, la Carta non risultava applicabile; il TAR ha inoltre richiamato la giurisprudenza europea sull’assenza di contrasto tra obblighi vaccinali lavorativi e disciplina antidiscriminatoria dell’Unione. Quanto alla CEDU, il giudice ha ricordato che l’ingerenza nella vita privata derivante dall’obbligo vaccinale può essere giustificata da una necessità sociale impellente di protezione della salute. La precedente infezione da Covid-19 non comportava un esonero dall’obbligo, ma al più consentiva, secondo le indicazioni ministeriali, una diversa modalità di somministrazione; nel caso concreto era comunque decorso il periodo massimo indicato per la vaccinazione dopo la guarigione. Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 2023, n. 135 del 2023, nn. 185 e 186 del 2023 e n. 188 del 2024. L’obbligo vaccinale è stato ritenuto non irragionevole e proporzionato alla tutela della salute collettiva; la sospensione dal servizio è stata considerata temporanea, priva di natura disciplinare e funzionale alla sicurezza dei luoghi di lavoro. La mancata corresponsione della retribuzione e dell’assegno alimentare è stata ritenuta coerente con il principio di corrispettività, non essendo stata resa la prestazione lavorativa e non configurandosi un obbligo costituzionale di erogare una provvidenza assistenziale. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021
La disposizione imponeva al personale, tra l’altro, del comparto sicurezza l’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 e prevedeva, in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di mancato adempimento, la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e dalla retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro.
art. 3-ter d.l. n. 44/2021
Individua il contenuto dell’obbligo vaccinale nel ciclo vaccinale primario e nella successiva dose di richiamo, secondo le indicazioni e i termini stabiliti dal Ministero della Salute.
art. 2 d.l. n. 172/2021, convertito dalla l. n. 3/2022
Ha introdotto nel d.l. n. 44/2021 l’art. 4-ter, estendendo l’obbligo vaccinale a varie categorie di personale, tra cui il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
art. 32 Cost.
Il giudice ha ritenuto che l’obbligo vaccinale costituisse un bilanciamento non irragionevole e non sproporzionato tra tutela della salute individuale, salute collettiva e sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative.
artt. 2, 3, 13 e 36 Cost.
Le questioni di compatibilità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate, anche quanto alla sospensione della retribuzione e alla mancata corresponsione dell’assegno alimentare.
art. 921 d.lgs. n. 66/2010
La domanda subordinata di riconoscimento dell’assegno alimentare è stata respinta in quanto la sospensione dal servizio per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale non comportava un obbligo di corresponsione di tale provvidenza.
art. 82 d.P.R. n. 3/1957
Il richiamo alla disciplina dell’assegno alimentare per gli impiegati civili dello Stato è stato esaminato alla luce della giurisprudenza costituzionale, che ha escluso la natura costituzionalmente necessaria della sua corresponsione durante la sospensione vaccinale.
art. 2087 c.c.
La sospensione del dipendente non vaccinato è stata ricondotta agli obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro, quale misura funzionale alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.
d.lgs. n. 81/2008
È richiamato quale ulteriore fondamento degli obblighi di sicurezza che giustificano la sospensione del lavoratore non adempiente all’obbligo vaccinale.
art. 4 Regolamento CE n. 507/2006
La questione relativa alle autorizzazioni condizionate all’immissione in commercio dei vaccini non è stata ritenuta decisiva per valutare la legittimità dell’obbligo vaccinale interno.
art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Il giudice ha escluso l’applicabilità della Carta, poiché la disciplina nazionale dell’obbligo vaccinale non costituiva attuazione di uno specifico obbligo derivante dal diritto dell’Unione.
art. 8 CEDU
L’obbligo vaccinale costituisce un’ingerenza nella vita privata, ma tale ingerenza può essere giustificata da una necessità sociale impellente di protezione contro un grave rischio per la salute.
art. 1 e art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Il giudice ne ha escluso l’applicabilità alla sospensione lavorativa conseguente al mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, in assenza di una disciplina eurounitaria specificamente applicabile.
direttiva 2000/78/CE
È stata richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui la direttiva non osta alla previsione di un obbligo vaccinale selettivo per determinate categorie lavorative e le opinioni sull’opportunità della vaccinazione non rientrano nella nozione di convinzioni personali tutelata dalla direttiva.
circolare Ministero della Salute prot. 32884 del 21 luglio 2021
La circolare consente, per chi abbia avuto una pregressa infezione, la considerazione di una dose unica in determinate condizioni, ma non introduce un esonero dall’obbligo vaccinale; nel caso concreto il termine massimo indicato per la vaccinazione dopo la guarigione era decorso.
Massime di principio
- L’obbligo vaccinale previsto dalla legge per determinate categorie professionali costituisce requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa e non è subordinato all’effettivo e attuale svolgimento del servizio; l’assenza giustificata o la sospensione del rapporto non determinano, di per sé, l’esenzione dall’obbligo, salvo le deroghe tassativamente previste dalla legge.
- La mancata presentazione della documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale o l’esistenza di una causa di esenzione legittima l’amministrazione ad adottare la sospensione dal servizio prevista dalla legge, purché la misura sia temporanea, non disciplinare e collegata alla permanenza dell’inadempimento.
- La pregressa infezione da SARS-CoV-2 non determina, di per sé, l’esonero dall’obbligo vaccinale; può incidere sulle modalità e sui tempi della vaccinazione secondo le indicazioni sanitarie vigenti.
- La legittimità dell’obbligo vaccinale deve essere valutata alla luce delle evidenze scientifiche provenienti dalle autorità sanitarie istituzionalmente competenti; l’obbligo può ritenersi non irragionevole e proporzionato quando sia diretto a ridurre la circolazione di un virus altamente contagioso e non risultino disponibili misure alternative altrettanto efficaci.
- La sospensione dal servizio del dipendente che non adempie a un obbligo vaccinale legittimamente imposto comporta, in applicazione del principio di corrispettività, la sospensione della retribuzione e degli altri emolumenti collegati alla prestazione lavorativa; non sussiste necessariamente un diritto costituzionale alla corresponsione di un assegno alimentare avente natura assistenziale.
- Quando la disciplina nazionale dell’obbligo vaccinale non costituisce attuazione di uno specifico obbligo derivante dal diritto dell’Unione europea, la controversia resta fuori dall’ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e non impone, per tale ragione, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
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