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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32811/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo due motivi: il mancato riconoscimento dello stato di necessità e il travisamento della prova. La Suprema Corte rileva che tali censure riproducevano sostanzialmente le doglianze già proposte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza offrire una critica specifica e argomentata alla motivazione impugnata. I motivi miravano, inoltre, a ottenere una diversa lettura degli elementi processuali e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e solo apparenti, perché reiterativi rispetto all'appello e incapaci di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ribadito che non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito, in presenza di motivazione logica e giuridicamente corretta. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    La norma sullo stato di necessità è richiamata solo indirettamente dal motivo di ricorso; la Corte osserva che il giudice di merito ne ha escluso la ricorrenza con motivazione immune da vizi logici.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente nel giudizio sulla specificità dei motivi di ricorso: in cassazione non sono ammissibili censure generiche, apparenti o meramente reiterative di quelle già respinte in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello non soddisfa il requisito di specificità.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che chieda una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali apprezzamenti competono al giudice di merito.
  • La Corte di cassazione può sindacare la motivazione solo sotto il profilo della tenuta logica e giuridica; quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione congrua e immune da vizi, la diversa lettura delle prove non è consentita in sede di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieStato di necessità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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