Cassazione Penale, Ordinanza n. 32811/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo due motivi: il mancato riconoscimento dello stato di necessità e il travisamento della prova. La Suprema Corte rileva che tali censure riproducevano sostanzialmente le doglianze già proposte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza offrire una critica specifica e argomentata alla motivazione impugnata. I motivi miravano, inoltre, a ottenere una diversa lettura degli elementi processuali e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e solo apparenti, perché reiterativi rispetto all'appello e incapaci di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ribadito che non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito, in presenza di motivazione logica e giuridicamente corretta. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
La norma sullo stato di necessità è richiamata solo indirettamente dal motivo di ricorso; la Corte osserva che il giudice di merito ne ha escluso la ricorrenza con motivazione immune da vizi logici.
art. 606 c.p.p.
È richiamato implicitamente nel giudizio sulla specificità dei motivi di ricorso: in cassazione non sono ammissibili censure generiche, apparenti o meramente reiterative di quelle già respinte in appello.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che chieda una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali apprezzamenti competono al giudice di merito.
- La Corte di cassazione può sindacare la motivazione solo sotto il profilo della tenuta logica e giuridica; quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione congrua e immune da vizi, la diversa lettura delle prove non è consentita in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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