Sentenza del 11/07/2019 n. 18610 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva richiesto la detrazione IRPEF del 36% per lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti nel 2001, per un importo complessivo superiore a 51.645,69 euro. L’Agenzia aveva disconosciuto la detrazione perché non risultava tempestivamente trasmessa la dichiarazione del tecnico abilitato attestante l’esecuzione dei lavori e il relativo costo. Dopo aver pagato le somme richieste per evitare l’aggravio delle sanzioni, la contribuente aveva chiesto il rimborso, sostenendo di aver comunque adempiuto agli obblighi previsti e invocando la propria buona fede. In Cassazione ha contestato, tra l’altro, che il termine per trasmettere la dichiarazione fosse meramente sollecitatorio e non previsto a pena di decadenza. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha sostenuto che il pagamento e la mancata tempestiva impugnazione della comunicazione di irregolarità avessero reso definitiva la pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale della contribuente sia quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Ha escluso che la mancata impugnazione della comunicazione di irregolarità impedisse la successiva contestazione, poiché tale comunicazione non è tra gli atti espressamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e la sua impugnazione costituisce una facoltà, non un onere. Nel merito, tuttavia, ha ritenuto legittimo il disconoscimento della detrazione: la dichiarazione di esecuzione e di valore dei lavori doveva essere trasmessa entro un termine individuabile, almeno entro l’inizio dell’attività di controllo, secondo le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria. Poiché la contribuente aveva prodotto la dichiarazione solo dopo la conclusione del controllo, era decaduta dal beneficio. La buona fede non è stata ritenuta sufficiente a sanare l’inadempimento. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, ma è stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, nell’ambito del quale l’Agenzia ha disconosciuto la detrazione richiesta.
Art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997
Prevede il beneficio fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa attuativa.
Art. 1, comma 1, lettera d), del D.M. n. 41 del 1998
Impone, per lavori di importo superiore a 51.645,69 euro, la trasmissione di una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante l’esecuzione dei lavori e il loro costo.
Art. 4 del D.M. n. 41 del 1998
Stabilisce che la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione degli obblighi previsti dall’art. 1 del decreto; la Corte vi ricomprende l’omessa o tardiva trasmissione della dichiarazione richiesta.
Artt. 19, 20 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992
La comunicazione di irregolarità, non essendo espressamente elencata tra gli atti impugnabili, può essere contestata facoltativamente; la sua mancata impugnazione non preclude l’impugnazione dell’atto successivo tipico.
Art. 10 della legge n. 212 del 2000
Tutela collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione, ma non consente di superare la decadenza derivante dal mancato rispetto di un adempimento necessario per l’agevolazione.
Art. 97, comma 2, della Costituzione
Richiamato dalla contribuente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; la Corte non lo ritiene idoneo a neutralizzare la decadenza.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, del codice di procedura civile
Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti, concernenti violazione di legge, vizi processuali e omesso esame di fatti decisivi.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Prevede il versamento dell’ulteriore contributo unificato quando il ricorso per cassazione viene respinto.
Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 57/1998 e n. 131/1998
Individuano il termine utile per trasmettere la dichiarazione entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di esecuzione dei lavori.
Direttiva della Direzione Regionale dell’Umbria n. 12 del 9 ottobre 2007
Prevede, in senso favorevole al contribuente, la possibilità di riconoscere la detrazione se la dichiarazione viene trasmessa prima dell’inizio dell’attività di controllo.
Massime di principio
- Per beneficiare di un’agevolazione fiscale è necessario rispettare non solo i requisiti sostanziali, ma anche gli adempimenti documentali prescritti dalla normativa.
- Quando la legge non indica espressamente una scadenza, il termine può essere ricavato dalla struttura della disciplina e dalle finalità di controllo dell’Amministrazione; non è quindi automaticamente privo di effetti decadenziali.
- La produzione della documentazione richiesta dopo l’inizio o la conclusione del controllo può essere tardiva e non consentire il recupero dell’agevolazione.
- Le circolari e le direttive dell’Amministrazione non possono normalmente introdurre nuovi obblighi sostanziali, ma possono individuare termini operativi e prevedere margini applicativi favorevoli al contribuente.
- La buona fede del contribuente e il principio di collaborazione non sanano, di regola, la violazione di un adempimento essenziale previsto per ottenere un beneficio fiscale.
- Il pagamento della maggiore imposta richiesto in sede di controllo, effettuato per ridurre sanzioni o evitare ulteriori oneri, non costituisce necessariamente acquiescenza e non impedisce di chiedere successivamente il rimborso.
- La mancata impugnazione di una comunicazione di irregolarità non sempre comporta la definitività della pretesa: se l’atto non rientra tra quelli tipicamente impugnabili, l’impugnazione può essere una facoltà e non un obbligo.
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