Cassazione Penale, Sentenza n. 18445/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa ai 71 giorni di custodia cautelare disposti con ordinanza del G.I.P. del 24/12/2018 e revocata dal Tribunale del riesame il 13/02/2019; Orlando fu poi assolto per "il fatto non sussiste" con sentenza del G.U.P. del 3/12/2020. La Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'istanza ritenendo che, nonostante l'assoluzione, le indagini avessero accertato rapporti assidui e opachi del ricorrente con esponenti mafiosi, configurando una contiguità e una condotta che integra colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione ex art. 314 c.p.p. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che la revoca dal riesame e l'assoluzione comprovano la sua estraneità e l'assenza di colpa grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza della Corte d'appello e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo. La Cassazione ha ritenuto errata la motivazione del giudice della riparazione che aveva direttamente dedotto la colpa grave dalle frequentazioni con soggetti mafiosi senza verificare preliminarmente se l'illegittimità della misura fosse riconoscibile dal Giudice per le indagini preliminari al momento dell'adozione della misura o se fosse dipesa da elementi emersi successivamente. La Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (D'Ambrosio) e ha disposto che il giudice del rinvio valuti ex post se la revoca sia dovuta a elementi nuovi, a indizi equivoci o a diversa interpretazione dei medesimi dati; in caso contrario potrà procedere alla verifica della sussistenza della colpa grave. La Corte ha altresì demandato la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta custodia cautelare: il riconoscimento è subordinato all'inesistenza di condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato; il comma 2 prevede il diritto anche nelle ipotesi di ingiustizia formale (revoca o annullamento della misura per mancanza delle condizioni di applicabilità)
art. 273 cod. proc. pen.
Indica le condizioni di applicabilità della misura cautelare (gravi indizi di colpevolezza ecc.); la loro inesistenza è centrale per l'accertamento dell'ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314
art. 280 cod. proc. pen.
Stabilisce limiti relativi al titolo del reato per l'applicazione di misure: l'assenza dei presupposti è rilevante per il riconoscimento della riparazione in caso di ingiustizia formale
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio, Rv. 247663-01)
massima giurisprudenziale richiamata
Principio secondo cui, per negare la riparazione per colpa grave, è necessario verificare se l'illegittimità della misura fosse riconoscibile dal giudice cautelare al momento dell'adozione; se la revoca è dipesa da elementi successivi occorre valutare la possibile responsabilità dell'indagato
art. 315 cod. proc. pen.
articolo evocato dal ricorrente
Richiamato nel ricorso per violazione procedurale; la sentenza di Cassazione non si è basata primariamente su questo articolo ma sul corretto applicativo dell'art. 314 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite
art. 646 cod. proc. pen.
articolo evocato dal ricorrente
Norma sul procedimento di cassazione; è stata citata nel motivo di ricorso ma la decisione si fonda sull'interpretazione sostanziale delle norme sulla riparazione e sulla giurisprudenza consolidata
Massime di principio
- Quando la custodia cautelare è stata revocata per inesistenza delle condizioni di applicabilità (ingiuistizia formale), il giudice della riparazione deve prima verificare se l'illegittimità fosse oggettivamente riconoscibile dal giudice cautelare al momento dell'adozione della misura; solo se la revoca dipende da elementi successivi potrà esaminare la responsabilità dell'istante
- Frequentazioni o rapporti investigativi con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata non costituiscono automaticamente prova di "colpa grave" ostativa: occorre un nesso causale tra la condotta dell'indagato e la determinazione della misura cautelare
- In ipotesi di ingiustizia formale (art. 314, comma 2), il diritto alla riparazione sussiste indipendentemente dall'esito del processo, ma può essere escluso se risulta che l'indagato ha con dolo o colpa grave determinato o concorso a determinare l'applicazione della misura
- Per chi chiede la riparazione è strategico dimostrare che gli elementi che hanno portato alla revoca non erano conosciuti al giudice cautelare o sono emersi successivamente; per la parte resistente è necessario provare il contributo colposo o doloso dell'istante alla misura
- Il giudice della riparazione, nell'istruire, deve confrontare direttamente il provvedimento cautelare originario con i motivi della revoca/annullamento e valutare se la revoca è dovuta a nuova prova, a diversa interpretazione o a errori originari riconoscibili all'epoca
- Nei provvedimenti di rigetto della riparazione occorre motivare specificamente il nesso causale tra la condotta contestata e la misura cautelare: valutazioni generiche sulle "frequentazioni" non sono sufficienti
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