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Sentenza

Sentenza n. 6503/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione II) n. 49/2024

Giustizia amministrativa202404064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive prive di titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari hanno impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, in primo grado, violazione della legge n. 241/1990 e del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento, nonché violazione del d.P.R. n. 380/2001 ed erroneità della motivazione. In appello hanno censurato la sentenza del TAR per error in iudicando ed eccesso di potere, violazione del d.P.R. n. 380/2001 e difetto di motivazione, nonché violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. In particolare, hanno sostenuto che il Comune avrebbe dovuto motivare sull’interesse pubblico attuale alla demolizione, valutare la conformità urbanistica e la possibile sanabilità delle opere, adottare una motivazione rafforzata in ragione del lungo tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi e comunicare l’avvio del procedimento sanzionatorio, così da consentire una preventiva interlocuzione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha integralmente respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’ordinanza di demolizione di opere abusive mai assistite da titolo edilizio abbia natura vincolata e sia rigidamente collegata all’accertamento dell’abuso. Pertanto, l’amministrazione non deve indicare ulteriori ragioni di pubblico interesse rispetto al ripristino della legalità urbanistica e non è tenuta a una motivazione rafforzata neppure quando la demolizione sia disposta a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso o il proprietario attuale non sia l’autore dell’illecito. Il Comune ha assolto l’onere motivazionale indicando le opere eseguite senza titolo e le norme violate. Non sussiste inoltre un obbligo dell’amministrazione di verificare preventivamente la sanabilità delle opere ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Il decorso del tempo non determina un legittimo affidamento, perché l’affidamento tutelabile presuppone provvedimenti amministrativi idonei a generare aspettative consolidate, assenti in caso di opere prive ab origine di titolo. È stata altresì ritenuta legittima l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato e la partecipazione del privato non avrebbe potuto modificare l’esito, non essendo state dedotte circostanze idonee a incidere sull’accertamento dell’abusività. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento non incide sulla validità dell’ordine di demolizione quando l’atto è vincolato e la partecipazione del privato non avrebbe potuto modificarne il contenuto.

  • d.P.R. 380/2001

    L’accertamento dell’abusività di opere edilizie prive di titolo impone l’adozione dell’ordine di demolizione secondo un procedimento vincolato.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’amministrazione non è obbligata a verificare d’ufficio, prima dell’ordine di demolizione, la sanabilità delle opere abusive.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva mai assistita da titolo è un provvedimento vincolato e non richiede una motivazione specifica su ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità urbanistica.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non impone una motivazione rafforzata dell’ordine di demolizione e non determina, da solo, un legittimo affidamento del proprietario sulla conservazione dell’opera priva di titolo.
  • L’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando individua con precisione le opere abusive e indica le disposizioni violate; non è necessario che motivi anche sulla preventiva verifica della loro sanabilità.
  • Prima di adottare l’ordine di demolizione l’amministrazione non è tenuta a verificare d’ufficio la sanabilità dell’abuso ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione dell’ordine di demolizione, quale atto sanzionatorio vincolato, quando il privato non dimostri che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un diverso esito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoSanatoria e condono edilizio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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