Sentenza n. 6503/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione II) n. 49/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive prive di titolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari hanno impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, in primo grado, violazione della legge n. 241/1990 e del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento, nonché violazione del d.P.R. n. 380/2001 ed erroneità della motivazione. In appello hanno censurato la sentenza del TAR per error in iudicando ed eccesso di potere, violazione del d.P.R. n. 380/2001 e difetto di motivazione, nonché violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. In particolare, hanno sostenuto che il Comune avrebbe dovuto motivare sull’interesse pubblico attuale alla demolizione, valutare la conformità urbanistica e la possibile sanabilità delle opere, adottare una motivazione rafforzata in ragione del lungo tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi e comunicare l’avvio del procedimento sanzionatorio, così da consentire una preventiva interlocuzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha integralmente respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’ordinanza di demolizione di opere abusive mai assistite da titolo edilizio abbia natura vincolata e sia rigidamente collegata all’accertamento dell’abuso. Pertanto, l’amministrazione non deve indicare ulteriori ragioni di pubblico interesse rispetto al ripristino della legalità urbanistica e non è tenuta a una motivazione rafforzata neppure quando la demolizione sia disposta a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso o il proprietario attuale non sia l’autore dell’illecito. Il Comune ha assolto l’onere motivazionale indicando le opere eseguite senza titolo e le norme violate. Non sussiste inoltre un obbligo dell’amministrazione di verificare preventivamente la sanabilità delle opere ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Il decorso del tempo non determina un legittimo affidamento, perché l’affidamento tutelabile presuppone provvedimenti amministrativi idonei a generare aspettative consolidate, assenti in caso di opere prive ab origine di titolo. È stata altresì ritenuta legittima l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato e la partecipazione del privato non avrebbe potuto modificare l’esito, non essendo state dedotte circostanze idonee a incidere sull’accertamento dell’abusività. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non incide sulla validità dell’ordine di demolizione quando l’atto è vincolato e la partecipazione del privato non avrebbe potuto modificarne il contenuto.
d.P.R. 380/2001
L’accertamento dell’abusività di opere edilizie prive di titolo impone l’adozione dell’ordine di demolizione secondo un procedimento vincolato.
art. 36 d.P.R. 380/2001
L’amministrazione non è obbligata a verificare d’ufficio, prima dell’ordine di demolizione, la sanabilità delle opere abusive.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva mai assistita da titolo è un provvedimento vincolato e non richiede una motivazione specifica su ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità urbanistica.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non impone una motivazione rafforzata dell’ordine di demolizione e non determina, da solo, un legittimo affidamento del proprietario sulla conservazione dell’opera priva di titolo.
- L’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando individua con precisione le opere abusive e indica le disposizioni violate; non è necessario che motivi anche sulla preventiva verifica della loro sanabilità.
- Prima di adottare l’ordine di demolizione l’amministrazione non è tenuta a verificare d’ufficio la sanabilità dell’abuso ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
- La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione dell’ordine di demolizione, quale atto sanzionatorio vincolato, quando il privato non dimostri che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un diverso esito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 1763/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14246/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14247/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14248/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14249/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 576/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →