Cassazione Civile, Ordinanza n. 14925/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento Ires per l'anno 2014 nei confronti di una società consolidante e di una consolidata, disconoscendo la deducibilità di un versamento di 1.000.000 euro effettuato da una società del gruppo in favore di un'altra società del medesimo gruppo. Le contribuenti hanno impugnato l'atto sostenendo che la somma costituiva un'attribuzione infragruppo a fondo perduto giustificata dall'interesse del gruppo a evitare il dissesto della società beneficiaria, quindi un costo inerente e deducibile per la società erogante. In cassazione hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme del Tuir sulla deducibilità dei componenti negativi e del principio di capacità contributiva, lamentando anche il rischio di doppia imposizione e sostenendo che, se il versamento era qualificato come finanziamento, esso doveva essere imponibile per il beneficiario e deducibile per l'erogante. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione della disciplina del consolidato fiscale, assumendo che, ove il versamento fosse stato effettivamente un finanziamento con obbligo di restituzione, la somma sarebbe stata fiscalmente irrilevante in capo alla percettrice e il recupero operato dall'Ufficio sarebbe illegittimo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'operazione fosse, in sostanza, una attribuzione patrimoniale a fondo perduto tra società dello stesso gruppo, quindi una liberalità ai fini fiscali, nonostante la diversa distinzione civilistica tra atti gratuiti non liberali e liberalità. Ha precisato che l'uso del termine "finanziamento" nella motivazione della CTR era improprio e poteva generare equivoci, perché nel caso concreto non vi era alcun obbligo di restituzione. Tuttavia, il giudizio della CTR è stato confermato perché le ricorrenti non avevano provato i presupposti per la deducibilità del costo: in assenza di un contratto o accordo specifico che prevedesse l'erogazione, l'attribuzione non poteva essere portata integralmente in deduzione, ma solo nei limiti dell'art. 100 Tuir, limiti che nel caso non risultavano rispettati. La Corte ha inoltre affermato che la mera esistenza di un interesse di gruppo non basta, da sola, a trasformare l'erogazione in costo deducibile. Spese di merito compensate; spese del giudizio di cassazione poste a carico delle ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
utilizzato come norma processuale per formulare i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 75 D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir)
richiamato dalle ricorrenti in tema di deducibilità dei componenti negativi e inerenza.
art. 100 D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir)
le attribuzioni a titolo liberale sono deducibili solo nei limiti previsti da questa disposizione; nel caso concreto tali limiti non risultavano rispettati.
art. 163 D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir)
richiamato dalle ricorrenti nel primo motivo come norma violata.
art. 53 Cost.
richiamato dalle ricorrenti a sostegno del principio di capacità contributiva e della simmetria fiscale.
artt. 118, 122, 127, 72 e 81 D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir)
richiamati nel secondo motivo in relazione alla disciplina del gruppo e del consolidato fiscale.
art. 40-bis, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel secondo motivo dalle ricorrenti in tema di consolidato e rettifiche fiscali di gruppo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il c.d. doppio contributo unificato.
Massime di principio
- In ambito tributario, un'attribuzione patrimoniale infragruppo gratuita e senza obbligo di restituzione integra, di regola, una liberalità ai fini fiscali, anche se civilisticamente possa essere discussa la distinzione tra atto gratuito non liberale e liberalità.
- La deducibilità di un'erogazione gratuita da parte della società che la sopporta non discende automaticamente dall'interesse economico o di immagine del gruppo, ma richiede la prova dei presupposti legali e, quando si tratti di liberalità, il rispetto dei limiti specifici posti dall'art. 100 Tuir.
- L'uso improprio del termine "finanziamento" in motivazione non è decisivo se dal contenuto della decisione emerge con chiarezza che l'operazione è stata qualificata, nella sostanza, come attribuzione a fondo perduto e non come prestito rimborsabile.
- La disciplina fiscale delle operazioni infragruppo segue la regola generale di tassazione e deduzione prevista dal Tuir, salvo specifiche deroghe; la mera appartenenza al medesimo gruppo non neutralizza, da sola, gli effetti impositivi dell'operazione.
- Il principio di simmetria fiscale non consente di riconoscere la deduzione in capo all'erogante quando manchi il presupposto normativo che giustifica la deducibilità del costo.
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