Sentenza n. 1663/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento - della delibera n. 54 del 28 ottobre 2025, notificata lo stesso giorno, con cui sono state rigettate le domande dei ricorrenti di ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Ispica; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorchè incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera patrimoniale dei ricorrenti, in relazione al ricorso n. 412/2025 R.G. con cui gli stessi hanno chiesto all’adito Tribunale, in sede di ottemperanza, di determinare gli importi che il Comune di Ispica deve ai ricorrenti in forza delle sentenze n. 174/2011 del Tribunale di Modica e n. 913/2017 della Corte d’Appello di Catania, passate in giudicato, ordinando alla Commissione Straordinaria di Liquidazione presso quel Comune di ammetterli alla massa passiva; e per l’accertamento degli importi che il Comune di Ispica deve ai ricorrenti in forza delle sentenze n. 174/2011 del Tribunale di Modica e n. 913/2017 della Corte d’Appello di Catania, ordinando all’O.S.L. di ammetterli alla massa passiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera dell'Organo straordinario di liquidazione che ha rigettato le domande di ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione con cui l'Organo straordinario di liquidazione presso il Comune di Ispica ha respinto le loro domande di ammissione alla massa passiva, chiedendo la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'atto, l'accertamento degli importi dovuti in forza di precedenti sentenze passate in giudicato e l'ordine di ammissione al passivo. Hanno dedotto la nullità per violazione del giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., dell'art. 21-septies l. n. 241/1990 e dell'art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., sostenendo inoltre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), c.p.a. Hanno altresì prospettato eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza e incoerenza della motivazione, omesso esame di fatti determinanti, illogicità manifesta e contraddittorietà con documenti e precedenti atti del Comune. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'inammissibilità del ricorso, chiedendone comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione e l'ha accolta. La giurisdizione va determinata in base al petitum sostanziale, considerando non solo la pronuncia richiesta ma soprattutto la causa petendi e l'intrinseca natura della posizione giuridica dedotta. In materia di ammissione alla massa passiva del dissesto, l'Organo straordinario di liquidazione non esercita poteri discrezionali o autoritativi: le sue determinazioni hanno natura paritetico-ricognitiva e svolgono una funzione di rilevazione e accertamento secondo criteri tecnico-giuridici. Anche quando emergano profili opinabili, non si configura una scelta amministrativa orientata alla ponderazione dell'interesse pubblico. La controversia riguarda quindi l'esistenza e l'ammontare di diritti di credito, rispetto ai quali l'amministrazione dispone soltanto di poteri vincolati di accertamento. La cognizione spetta al giudice ordinario e il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro i termini e con gli effetti dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
eventuali effetti previsti dalla suddetta norma
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini e con gli effetti previsti dalla norma.
art. 133, comma 1, lett. a), c.p.a.
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma il TAR ha escluso che fosse applicabile alla controversia.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
La disposizione è stata richiamata dai ricorrenti in relazione alla dedotta violazione del giudicato; il TAR non ha esaminato tale motivo nel merito per difetto di giurisdizione.
art. 21-septies l. n. 241/1990
La disposizione è stata invocata per sostenere la nullità dell'atto per violazione del giudicato; la relativa questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 2909 c.c.
La norma è stata richiamata dai ricorrenti a fondamento della dedotta violazione del giudicato, senza esame nel merito da parte del TAR.
Massime di principio
- Le controversie sull'ammissione o sul diniego di ammissione di crediti alla massa passiva del dissesto comunale appartengono, di regola, alla giurisdizione ordinaria quando riguardano l'esistenza o l'ammontare di diritti di credito.
- L'Organo straordinario di liquidazione, nell'accertamento dei crediti ai fini della formazione della massa passiva, esercita una funzione paritetico-ricognitiva e vincolata secondo criteri tecnico-giuridici, non un potere discrezionale o autoritativo.
- La natura eventualmente opinabile delle valutazioni compiute dall'Organo straordinario di liquidazione non trasforma l'attività di accertamento del credito in esercizio di discrezionalità amministrativa, poiché manca un potere di scelta tra diverse opzioni in funzione dell'interesse pubblico.
- Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale, individuato considerando la domanda proposta, la causa petendi, i fatti allegati e l'intrinseca natura della posizione giuridica dedotta, senza attribuire rilievo decisivo alla qualificazione formale prospettata dalla parte.
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