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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04196/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ex coniuge)

La controversia

La lite nasce dal riparto interno tra due ex coniugi delle rate di un mutuo stipulato in costanza di matrimonio. Uno dei coniugi aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per ottenere dall'altro la metà delle rate asseritamente non corrisposte dopo la regolamentazione provvisoria dei rapporti personali; l'opponente aveva sostenuto invece che il mutuo fosse stato contratto nell'esclusivo interesse dell'altro e aveva chiesto la restituzione di quanto pagato per evitare l'esecuzione. Il giudice di pace aveva revocato l'ingiunzione e disposto un diverso riparto; in appello il tribunale aveva riformato la decisione, ripartendo il mutuo per il 49% e 51% tra i due ex coniugi, valorizzando la destinazione delle somme e ritenendo provato solo un uso esclusivo marginale da parte di uno dei due. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 769 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse ignorato la tesi della donazione in suo favore e avesse così alterato la causa del negozio; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il tribunale fondato la decisione su una ricostruzione apodittica e non sulle prove, contro il materiale documentale; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la controparte non avesse provato un utilizzo del mutuo anche nell'interesse dell'altra cointestataria e che il giudice avesse quindi invertito l'onere della prova. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o comunque infondati perché, rispettivamente, introducevano una questione nuova non risultante dalla sentenza impugnata, miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove di merito, e non denunciavano una reale inversione dell'onere probatorio ma soltanto una diversa ricostruzione fattuale non sindacabile in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché basato su una deduzione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata, oltre che aspecifica; il secondo motivo inammissibile perché la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio; il terzo motivo infondato/inammissibile perché non vi era stata violazione dell'art. 2697 c.c., ma solo contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Alla ricorrente sono state poste a carico le spese del giudizio di legittimità, oltre alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1298 c.c.

    richiamato nella ricostruzione del credito da regresso tra coniugi per il rimborso delle rate del mutuo, nel quadro dei rapporti interni tra coobbligati.

  • art. 769 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la tesi della donazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e introduceva un tema nuovo.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la diversa forza persuasiva attribuita alle prove ritualmente dedotte.

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a diversa regola; non è invece consentito censurare il mero cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    non è violato quando il ricorrente contesti solo la ricostruzione fattuale del giudice di merito; la violazione dell'onere della prova presuppone una vera inversione o falsa applicazione della regola di riparto probatorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso nel procedimento accelerato.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta una questione di fatto o di diritto non emergente dalla sentenza impugnata; la censura è inammissibile se richiede un accertamento nuovo.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che si alleghi l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito o falsamente applicato il riparto dell'onere probatorio; non basta che il ricorrente dissenta dalla ricostruzione dei fatti operata in sentenza.
  • Quando il giudice di merito individua la destinazione delle somme e il correlato vantaggio tra condebitori o ex coniugi, tale accertamento è tipicamente di fatto e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
  • In una controversia tra coobbligati sul rimborso di rate di mutuo, il riparto interno dipende dall'accertamento dell'interesse effettivamente perseguito e dell'utilizzo concreto del finanziamento, che il giudice può desumere dal complesso del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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