Cassazione Civile, Ordinanza n. 23596/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2013 nei confronti di una società operante nel commercio al dettaglio di abbigliamento. La contribuente aveva impugnato l’atto e il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che la società avesse fornito elementi idonei a superare le presunzioni semplici poste a base dell’accertamento, dimostrando un calo di efficienza economica desunto dalla progressiva chiusura di punti vendita, dalla vendita sottocosto o a prezzi ribassati per la presenza di ingenti invenduti e dal comportamento negligente del consulente aziendale, sfociato anche in un contenzioso. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993. Secondo la ricorrente, sarebbe sufficiente, ai fini dell’accertamento analitico-induttivo basato sugli studi di settore, il mero scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi, purché accompagnato da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa; nel caso concreto tali elementi sarebbero stati l’incongruenza reiterata dei ricavi nel tempo, l’anomalia dei dati dichiarati con riferimento alla produttività dei lavoratori e l’esiguità dei ricavi rispetto agli ingenti costi sostenuti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di accertamento fondato sugli studi di settore e, più in generale, sull’accertamento analitico-induttivo, il presupposto della grave incongruenza resta centrale; tuttavia, la valutazione svolta dal giudice di merito circa la prova offerta dal contribuente per dimostrare circostanze di fatto idonee a discostare la propria attività dal modello normale è insindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti. Nel caso di specie, la CTR aveva correttamente ritenuto raggiunta dalla contribuente la prova contraria, valorizzando elementi concreti di crisi aziendale e di antieconomicità dell’attività. Le censure dell’Agenzia, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie e la ricostruzione del fatto, attività precluse in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; l’Agenzia è stata condannata alle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
consente l’accertamento analitico-induttivo in presenza di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e dati desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell’attività, anche mediante elementi sintomatici selezionati dall’Ufficio
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base normativa dell’accertamento in materia IVA, in collegamento con la ricostruzione induttiva del reddito e dei corrispettivi
art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993
il presupposto della grave incongruenza permane necessario anche per gli avvisi notificati dopo il 1° gennaio 2007
art. 10, comma 1, L. n. 146 del 1998
continua a rinviare all’art. 62-sexies, che non si considera implicitamente abrogato dalle modifiche del 2006
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo era formalmente dedotto come violazione di legge, ma in realtà mirava a contestare il merito dell’accertamento fattuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile quando soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore
Massime di principio
- Nell’accertamento tributario fondato sugli studi di settore, il mero scostamento tra quanto dichiarato e quanto risultante dallo standard non basta da solo: occorre che l’Ufficio alleghi e valorizzi elementi concreti che rendano la divergenza grave e attendibile.
- Quando il contribuente dimostra circostanze specifiche che allontanano la propria impresa dal modello ordinario di riferimento, può vincere la presunzione derivante dagli studi di settore, mediante prova libera e non vincolata nei mezzi.
- L’apprezzamento del giudice di merito sulla sufficienza della prova contraria e sull’idoneità degli indici di antieconomicità non è normalmente censurabile in cassazione se la doglianza mira solo a ottenere una nuova valutazione del fatto.
- Nel ricorso per cassazione, una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile in sostanza quando tende a contestare la ricostruzione delle risultanze istruttorie e la valutazione probatoria compiute dai giudici di merito.
- In materia di spese processuali, l’ulteriore contributo unificato non si applica all’amministrazione pubblica soccombente quando la stessa sia ammessa alla prenotazione a debito.
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