Cassazione Penale, Sentenza n. 22997/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice della riparazione che aveva rigettato la domanda di indennizzo per ingiusta detenzione. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 314 c.p.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la corte territoriale aveva ignorato la sentenza di assoluzione in appello (divenuta irrevocabile) e le argomentazioni che giustificavano il suo comportamento (es. il timore di riaggredimenti da parte di Spinelli) e che la sua condotta non poteva essere ritenuta indicative di colpa grave o di intento a trarre in inganno l'autorità giudiziaria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice della riparazione, attenendosi alle indicazioni della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, aveva correttamente valutato se le condotte anteriori, concomitanti e successive all'arresto fossero eziologicamente rilevanti (cioè causalmente efficaci) rispetto all'instaurazione e al mantenimento della misura cautelare. Sono state ritenute rilevanti e connotate da "colpa grave": il rifiuto di aprire la porta ai militari nonostante si fossero qualificati, l'ostruzione e la violenza (tra cui il colpire un militare con un tubo di ferro), il possesso di un bilancino di precisione e il rinvenimento di sostanza stupefacente nella veranda, nonché dichiarazioni neganti circostanze emerse dal verbale di perquisizione. Tali elementi, pur non essendo stati ritenuti idonei a integrare responsabilità penale definitiva (assoluzione per alcuni reati), sono stati valutati come fattori ostativi al diritto all'indennizzo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue la valutazione del giudice della cognizione da quella del giudice della riparazione, il quale ha ampia discrezionalità nel valutare il materiale processuale ai fini del nesso causale tra condotte dell'imputato e detenzione. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
Norma che disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la corte l'ha applicata nel senso che il diritto all'indennizzo può essere escluso se ricorre "colpa grave" del detenuto che ha concorso, anche se in sinergia con errore altrui, alla produzione dell'evento detentivo.
art. 73 d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309
Norma del testo unico sugli stupefacenti che inquadra il reato di detenzione di sostanze stupefacenti; i fatti correlati al possesso di bilancino e sostanze sono stati valutati come elementi idonei a creare apparenza di condotta incriminabile e quindi rilevanti per la valutazione della colpa grave.
art. 337 c.p. e art. 582 c.p.
Norme relative, nell'ambito del procedimento, a resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; sebbene il ricorrente sia stato poi assolto per tali reati, la Corte ha ritenuto che le condotte contestate (ostacoli ai militari, aggressione con tubo) possano costituire elementi colposi rilevanti ai fini del giudizio di riparazione.
Giurisprudenza: Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Principio richiamato secondo cui il giudice della riparazione deve valutare non se le condotte costituiscano reato, ma se esse abbiano agito come fattore condizionante, anche in concorso con l'errore altrui, della produzione dell'evento 'detenzione'; il giudice della riparazione ha ampia libertà di valutare il materiale probatorio nell'ambito di tale accertamento.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta la sussistenza del diritto all'indennizzo non in termini di accertamento penale della colpevolezza, ma verificando se le condotte dell'imputato sono state causalmente rilevanti per l'adozione o il mantenimento della misura cautelare; inoltre può esaminare liberamente il materiale processuale ai fini di questo giudizio.
- Un'assoluzione penale definitiva non esclude automaticamente il diritto all'indennizzo: il rigetto può comunque trovare fondamento se emergono comportamenti dell'interessato connotati da colpa grave che abbiano contribuito alla detenzione.
- Condotte quali intralcio alle forze dell'ordine, aggressioni fisiche, possesso di strumenti o sostanze compatibili con il reato contestato e menzogne o omissioni nell'interrogatorio possono costituire elementi idonei a integrare la "colpa grave" ostativa all'indennizzo.
- La difesa in sede di riparazione deve incidere sul nesso causale tra la condotta dell'imputato e la misura: è utile produrre prove o argomentazioni dettagliate che escludano che il comportamento abbia inciso sull'apparenza di responsabilità penale o abbia condizionato l'adozione della misura cautelare.
- Il giudizio di riparazione segue criteri e finalità diversi dal processo penale: chi chiede l'indennizzo deve dimostrare non solo l'errore altrui, ma anche l'assenza di un proprio comportamento gravemente colposo che abbia favorito la detenzione.
- Se si ritiene che una decisione di rigetto non abbia motivato adeguatamente il nesso causale, il rimedio è impugnare indicando specifiche incongruenze nella valutazione del giudice della riparazione, tenendo conto però del limitato sindacato sulla valutazione di fatto operata da tale giudice.
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