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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27980/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il condannato aveva chiesto la revisione di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti, sostenendo che il cumulo del 13/03/2007 fosse stato formato in violazione degli artt. 663 c.p.p. e 78 c.p., perché non avrebbe tenuto conto di una precedente sentenza del Tribunale di Lecce dell'11/11/1999, passata in giudicato il 30/12/1999, relativa a reati di armi e ricettazione commessi il 25/05/1999. Secondo la difesa, tale condanna avrebbe dovuto essere inserita nel cumulo del 2007 e avrebbe imposto un diverso ordine cronologico dei reati, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p. Il ricorso censurava quindi anche il vizio di motivazione per omessa considerazione di tale precedente e per erronea valutazione della sequenza temporale dei fatti e delle pene eseguite.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, quando il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una pena o dopo l'interruzione della sua esecuzione, occorre formare cumuli parziali, applicando il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. e detraendo il presofferto; inoltre, se una pena può essere attratta da cumuli diversi in base a criteri cronologici concorrenti, va scelta la soluzione meno gravosa per il condannato. Applicando tali regole, la Corte ha osservato che la condanna alla pena detentiva di anni trenta di reclusione per omicidio e detenzione illegale di armi era anteriore rispetto alla più recente tra le condanne inserite nel cumulo del 2007, sicché il provvedimento impugnato non aveva correttamente ricostruito l'ordine dei titoli esecutivi. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Castrovillari, ufficio G.i.p., per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    norma invocata per dedurre la violazione di legge nel provvedimento di esecuzione

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    norma invocata per dedurre il vizio di motivazione

  • art. 663 c.p.p.

    richiamato come parametro per la revisione del cumulo di pene concorrenti in sede esecutiva

  • art. 78 c.p.

    richiamato come criterio moderatore da applicare nella formazione dei cumuli parziali e nel ricalcolo della pena

  • art. 620 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma il dispositivo dispone l'annullamento con rinvio in sede di legittimità; interpretazione non ricavabile con certezza dal testo

Massime di principio

  • In materia di esecuzione di pene concorrenti, quando il condannato commette nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo l'interruzione della sua esecuzione, il giudice deve procedere alla formazione di cumuli parziali, anziché ad un unico cumulo globale indistinto.
  • Nel ricalcolo dei cumuli parziali va applicato il criterio moderatore dell'art. 78 c.p., con detrazione della pena già espiata o del presofferto, per evitare risultati più gravosi del necessario.
  • Se una stessa pena potrebbe essere attratta in cumuli diversi in base a criteri cronologici concorrenti, il giudice deve verificare in concreto gli effetti delle alternative e scegliere la soluzione meno sfavorevole per il condannato.
  • L'omessa considerazione di una condanna anteriore rilevante ai fini della sequenza dei cumuli integra vizio della decisione esecutiva e impone il rinnovo dell'esame da parte del giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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