Sentenza n. 583/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento a) DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 14118 del 21/12/2020 e relativi elenchi allegati, con la quale la domanda di finanziamento proposta dal Comune di Morano Calabro è stata giudicata “ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse” e collocata all'ottantesimo posto della graduatoria definitiva con un punteggio pari a 39,00 e dell'atto istruttorio oggetto di detto giudizio, pubblicata sul BURC n.128 del 31.12.2020; b) DECRETO DIRIGENZIALE “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°.226 del 16/01/2020, e dei relativi elenchi allegati, con cui è stata resa nota la graduatoria provvisoria; c) verbale n.4 del 21.03.2019 e del verbale n.5 del 25.03.2019 della Commissione di valutazione proposte progettuali; d) di tutti i verbali della Commissione di valutazione, in cui sono stati espressi i punteggi dei Comuni controinteressati; e) nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e atti della procedura regionale per l'erogazione di contributi ai progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, nella parte in cui la domanda comunale è stata ammessa ma dichiarata non agevolabile per carenza di risorse e collocata all'ottantesimo posto con 39 punti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il decreto dirigenziale regionale che ha approvato la graduatoria definitiva, il precedente decreto relativo alla graduatoria provvisoria, i verbali della commissione di valutazione e gli atti connessi, deducendo la violazione degli artt. 3, 11 e 12 della l. n. 241/1990, dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 e l'eccesso di potere. Con il primo motivo ha sostenuto che i criteri di valutazione fossero stati determinati dal dirigente autore dell'avviso pubblico, anziché dall'organo politico e mediante regolamento. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 11 della l. n. 241/1990, assumendo che la Regione non avesse adempiuto a un'intesa contenuta in un verbale volto al riconoscimento del finanziamento. Con l'ultima doglianza ha contestato l'idoneità del solo punteggio numerico a motivare la valutazione del progetto, sostenendo inoltre che la commissione non avesse adeguatamente considerato i riconoscimenti ottenuti dal Comune e avesse attribuito punteggi diversi ad altri Comuni. La Regione ha eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. La domanda cautelare era stata già respinta per carenza di fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha prescindito dall'esame delle eccezioni processuali della Regione e ha respinto il ricorso nel merito. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il Comune non aveva impugnato l'avviso pubblico approvato con il decreto n. 918/2018, che, in attuazione dell'art. 12 della l. n. 241/1990, stabiliva i parametri per l'attribuzione dei contributi, le modalità della procedura e i criteri di valutazione, articolati in criteri, indicatori e punteggi massimi. Il TAR ha inoltre rilevato che non erano state dedotte deviazioni della commissione rispetto ai criteri della lex specialis e che la disciplina della procedura selettiva costituiva atto gestionale, rientrante nella competenza dell'amministrazione attiva e non dell'organo politico. Il secondo motivo è stato respinto: l'approvazione della graduatoria definitiva costituisce il provvedimento finale della procedura a evidenza pubblica e un verbale d'intesa non può vincolare anticipatamente la commissione né interferire con la valutazione comparativa, perché ciò comprimerebbe la discrezionalità valutativa, violerebbe la lex specialis e pregiudicherebbe l'imparzialità. L'intesa non era qualificabile neppure come accordo ex artt. 11 o 15 della l. n. 241/1990, poiché il finanziamento poteva essere riconosciuto soltanto all'esito della procedura selettiva. Anche l'ultima censura è stata respinta. Il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente quando la lex specialis prevede criteri e sub-criteri chiari, analitici e articolati, con punteggi massimi idonei a rendere comprensibile l'iter valutativo; tali condizioni ricorrevano nella fattispecie. Le contestazioni sulla valutazione del progetto, sulla mancata considerazione dei riconoscimenti e sui punteggi degli altri Comuni miravano a sostituire la valutazione del Comune a quella della commissione e non evidenziavano, con controllo esterno, irragionevolezza o illogicità manifesta. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti dal Comune; la sentenza non sviluppa un'autonoma interpretazione della disposizione.
art. 11 l. n. 241/1990
La disposizione sugli accordi tra amministrazione e privati non consente di riconoscere il finanziamento prima dell'espletamento della procedura selettiva; il verbale d'intesa non può derogare alla lex specialis né vincolare la commissione.
art. 12 l. n. 241/1990
L'avviso pubblico, adottato in attuazione della disposizione, deve predeterminare criteri e modalità di attribuzione dei contributi; nel caso concreto la lex specialis aveva fissato criteri, indicatori e punteggi massimi.
art. 15 l. n. 241/1990
Il verbale d'intesa tra Regione e Comune non è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni preordinato all'erogazione del finanziamento, poiché il contributo poteva essere concesso solo dopo la procedura selettiva.
art. 26 d.lgs. n. 33/2013
Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate; la sentenza non sviluppa un'autonoma valutazione della censura.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per l'erogazione di contributi pubblici, l'avviso adottato in attuazione dell'art. 12 della l. n. 241/1990 deve predeterminare criteri, indicatori, modalità di valutazione e punteggi; le contestazioni rivolte direttamente alla successiva graduatoria, senza impugnare la lex specialis nei cui confronti sono rivolte, possono essere dichiarate inammissibili.
- La disciplina di una procedura selettiva per l'attribuzione di contributi costituisce attività gestionale dell'amministrazione attiva quando attua indirizzi e piani previamente approvati dagli organi politici; non è necessario che i criteri siano contenuti in un regolamento adottato dall'organo politico.
- Un'intesa o un verbale tra amministrazione e soggetto richiedente non può anticipare o condizionare l'esito della procedura selettiva per l'erogazione di contributi, poiché il finanziamento può essere riconosciuto solo all'esito della valutazione comparativa secondo la legge e la lex specialis.
- Il punteggio numerico è sufficiente a motivare la valutazione di una proposta in una procedura selettiva quando la lex specialis articola in modo chiaro e analitico criteri e sub-criteri, delimitando il giudizio della commissione mediante punteggi minimi e massimi.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della commissione di una procedura selettiva resta esterno e non consente al giudice o al concorrente di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, salvo l'emersione di profili evidenti di irragionevolezza o illogicità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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