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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31288/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Toscana che, in una controversia relativa a un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA dell'anno 2011, aveva confermato l'annullamento delle riprese fiscali concernenti la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, e la detraibilità IVA dei costi sostenuti da una società controllata per servizi infragruppo e per le royalties dovute per l'utilizzo del marchio di gruppo. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato violazione degli artt. 109 D.P.R. 917/1986 e 2697 c.c., assumendo che non fosse stata provata alcuna utilità concreta del marchio altrui, né un incremento di giro d'affari, clientela o fatturato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 109 D.P.R. 917/1986, 2729 e 2697 c.c., contestando che la CTR avesse ritenuto irrilevanti i rapporti infragruppo ai fini della prova dell'utilità dell'impiego del marchio. La contribuente aveva invece sostenuto che i costi per i servizi infragruppo e per l'uso del marchio fossero inerenti all'attività d'impresa, anche in chiave di futura redditività e di posizionamento commerciale nel mercato B2B.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente per la stretta connessione, e ha confermato la decisione di merito. Ha ribadito che, in materia di inerenza dei costi d'impresa, non è necessario dimostrare una utilità immediata o un aumento attuale dei ricavi: il giudizio è qualitativo e verte sulla riferibilità del costo all'attività imprenditoriale. In particolare, per i costi infragruppo la deducibilità richiede l'effettività del servizio e la concreta utilità, anche potenziale, per la controllata, ma nel caso concreto la CTR aveva adeguatamente accertato che l'uso del marchio di gruppo era coerente con la strategia industriale e con la prospettiva di futura redditività della società, operante come produttore terzo nel mercato business to business. La Corte ha inoltre ritenuto non decisivi i rilievi dell'Ufficio sull'antieconomicità immediata della spesa e sui rapporti infragruppo diversi dall'utilizzo del marchio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 109 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    Il principio di inerenza dei costi deducibili non va confuso con la correlazione tra costi e ricavi tassabili; il costo è deducibile se riferibile all'attività d'impresa, senza che serva un vantaggio economico immediato.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'esistenza, la natura e la destinazione del costo alla produzione grava sul contribuente; nell'ambito dei costi infragruppo il contribuente deve documentare l'effettiva utilità del servizio ricevuto.

  • art. 2729 c.c.

    La contestazione dell'Ufficio può fondarsi anche su presunzioni e su ulteriori elementi fattuali idonei a mettere in dubbio l'inerenza della spesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    I motivi erano formulati come denuncia di violazione di legge e la Corte ha valutato solo la corretta applicazione dei principi giuridici sull'inerenza e sull'onere probatorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato definito con il procedimento camerale previsto per la trattazione accelerata.

Massime di principio

  • In materia di reddito d'impresa, l'inerenza del costo è un giudizio qualitativo sulla sua riferibilità all'attività imprenditoriale e non richiede la prova di un'utilità economica immediata o di un incremento attuale dei ricavi.
  • L'onere originario di provare e documentare l'esistenza, la natura e la destinazione imprenditoriale del costo incombe sul contribuente; l'Amministrazione può contestarne l'inerenza dimostrando l'insufficienza degli elementi allegati o l'esistenza di circostanze incompatibili con il nesso con l'attività d'impresa.
  • Nei costi infragruppo, la deducibilità richiede che la controllata provi l'effettività del servizio ricevuto e l'utilità concreta, anche potenziale, derivatane; è sufficiente la prova documentale del rapporto e della prestazione solo se accompagnata dagli elementi idonei a quantificare il vantaggio.
  • L'antieconomicità o l'incongruità della spesa sono indici sintomatici della possibile mancanza di inerenza, ma non coincidono con essa e non bastano, da soli, a escludere la deducibilità se il costo risulta altrimenti riferibile all'impresa.
  • La valutazione dell'utilità del marchio o di altri servizi infragruppo deve essere autonoma rispetto ai profili di controllo societario o di strategia di gruppo, che non sono automaticamente decisivi ai fini della deducibilità fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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