Cassazione Penale, Sentenza n. 14468/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Latella ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere. La difesa ha sostenuto che gran parte della pena risultava ormai espiazione per effetto della custodia cautelare in corso dal 4/07/2017 e che doveva essere computato anche il periodo di custodia cautelare "sine titulo" subito nel procedimento "Valanidi" (anni 3, mesi 4, giorni 25) a causa del riconoscimento della continuazione tra i reati e della successiva rideterminazione della pena in appello. Si è altresì dedotto che la misura cautelare in atto fosse applicata all'ultimo reato associativo e quindi fuori dall'ambito dell'art. 657, comma 4 c.p.p., e che fosse stato superato il termine massimo di custodia cautelare di 6 anni previsto dall'art. 303, n. 4 c.p.p., anche alla luce della sentenza delle Sezioni unite Vitale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che la difesa si fosse concentrata su questioni di imputazione del periodo presofferto che, in ogni caso, non erano decisive per ottenere la revoca della misura, e non avesse contrastato compiutamente le valutazioni del Tribunale circa la persistenza delle esigenze cautelari. Anche ipotizzando il diverso calcolo proposto dalla difesa, alla data dell'istanza non risultava decorso l'intero periodo corrispondente alla pena inflitta; la mera prossimità del termine di espiazione non determina automaticamente la cessazione della misura cautelare. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per l'emanazione dell'ordinanza impugnata (competenze del tribunale in materia cautelare).
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento al reato associativo di tipo mafioso contestato, utile a giustificare la rilevanza delle presunzioni cautelari e la gravità del quadro criminoso.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Citato dalla difesa come possibile limite all'ambito applicativo della misura; la Corte osserva che la mera collocazione della misura sull'ultimo reato associativo non impone automaticamente l'applicazione o esclusione della disciplina invocata senza adeguata e specifica discussione.
art. 303, n. 4, cod. proc. pen.
Rinvio al termine massimo di custodia cautelare (6 anni) evocato dalla difesa; la Corte osserva che tale questione non era stata sviluppata concretamente in modo determinante nel ricorso e che, comunque, il semplice avvicinarsi del termine della pena espianda non determina la perenzione automatica della misura cautelare.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamata per la duplice presunzione (pericolo di fuga e di inquinamento probatorio) applicabile nei reati gravi; la Corte ritiene che le esigenze cautelari debbano essere valutate anche alla luce di tale presunzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011 (Khalil)
Giurisprudenza citata per sostenere il principio che l'approssimarsi del termine finale della pena non comporta automaticamente la caducazione della misura cautelare; occorre valutare le residue esigenze cautelari.
Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015 (dep. 2016)
Riferimento giurisprudenziale usato per collegare la valutazione delle esigenze cautelari alla presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. nei casi di reati particolarmente gravi.
Massime di principio
- La mera prossimità temporale all'espiazione della pena non determina automaticamente la cessazione della misura cautelare: il giudice deve valutare la sussistenza di residue esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura.
- La computabilità di periodi di custodia cautelare "sine titulo" subiti in procedimenti diversi può essere rilevante in presenza di riconoscimento della continuazione, ma va dedotta e documentata con chiarezza nel processo cautelare e valutata concretamente dal giudice.
- Le eccezioni di superamento dei termini massimi di custodia preventiva (art. 303 n.4 c.p.p.) richiedono una specifica e tempestiva deduzione difensiva: argomentazioni generiche possono rendere il ricorso inammissibile.
- In procedimenti per reati associativi di tipo mafioso le presunzioni di pericolosità (art. 275 c.p.p.) pesano significativamente nella valutazione delle esigenze cautelari; la difesa deve controargomentare in modo circostanziato.
- I ricorsi alla corte possono essere dichiarati inammissibili per genericità se non affrontano e documentano compiutamente le valutazioni critiche rispetto al provvedimento impugnato; è necessario concentrarsi sia sulla questione formale sia sulle circostanze di merito rilevanti.
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