Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1218/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - del decreto del Questore della Provincia di Firenze nr. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, col quale si faceva divieto al sig. -OMISSIS--OMISSIS- di fare ritorno nel Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) per la durata di “TRE”; - di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato.

Giustizia amministrativa202502955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Firenze recante divieto di fare ritorno nel Comune di Palazzuolo sul Senio per la durata indicata come "TRE", senza specificazione se si trattasse di mesi o anni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario misura di prevenzione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la nullità del provvedimento per omessa o indeterminata indicazione della durata del divieto di ritorno, poiché il dispositivo indicava soltanto la parola "TRE", senza precisare se il periodo fosse di tre mesi o di tre anni. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 e l'eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per perplessità e illogicità manifesta, contestando la propria qualificazione quale soggetto pericoloso e negando di avere partecipato al raduno musicale non autorizzato. Il provvedimento era stato adottato dopo l'identificazione del ricorrente in occasione del raduno e il suo deferimento per invasione di terreni o edifici, tenuto conto anche di precedenti di polizia e di una sanzione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato la nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 21-septies l. n. 241/1990. Il Collegio ha ritenuto assorbente il vizio relativo all'indeterminatezza della durata della misura: la mancanza di un elemento essenziale è equiparabile alla sua indicazione indeterminata o indeterminabile. Poiché il decreto non consentiva di stabilire se il riferimento a "TRE" riguardasse mesi o anni, la durata del divieto risultava priva di certezza e ambigua, nonostante dovesse essere determinata con precisione alla luce dell'art. 2 d.lgs. n. 159/2011 e dell'incidenza della misura sulla libertà di locomozione. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati perché assorbiti. L'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri accessori.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    mancanza degli elementi essenziali

    La mancanza di un elemento essenziale comprende anche l'indicazione indeterminata o indeterminabile di tale elemento e determina la nullità strutturale del provvedimento.

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    coloro che … sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

    La disposizione era invocata per contestare l'inquadramento del ricorrente tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione; il motivo non è stato esaminato per l'assorbente accoglimento della censura sulla durata della misura.

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    La durata del divieto di ritorno deve essere stabilita con certezza e senza margini di ambiguità, considerata l'incidenza della misura sulla libertà di locomozione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente; non incide sulla decisione di merito.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo è nullo per mancanza di un elemento essenziale anche quando tale elemento sia indicato in modo indeterminato o indeterminabile.
  • La durata di una misura di prevenzione consistente nel divieto di ritorno deve essere espressa in modo certo, completo e non ambiguo, indicando chiaramente l'unità temporale di riferimento.
  • L'indeterminatezza della durata di una misura incidente sulla libertà di locomozione integra un vizio strutturale assorbente e comporta la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.