Sentenza n. 4737/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Commissario ad acta già nominato nell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2077 del 13 marzo 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo avere ottenuto una precedente sentenza di ottemperanza che ordinava al Ministero di riesaminare la sua posizione relativa alla domanda di riconoscimento di un titolo estero e nominava quale Commissario ad acta il Capo Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione, ha dedotto la perdurante mancata esecuzione del giudicato. In particolare, ha riferito di avere notificato la sentenza e diffidato l’amministrazione, nonché di avere successivamente chiesto l’insediamento del Commissario ad acta, senza che quest’ultimo, a distanza di circa sette mesi, avesse adottato alcun provvedimento. Ha quindi chiesto la sostituzione del Commissario già nominato con un nuovo ausiliario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rilevato che non era stata fornita conferma dell’avvenuta esecuzione della sentenza n. 2077/2025. Pur ritenendo non necessario nominare un nuovo Commissario ad acta in sostituzione di quello già nominato, ha reiterato l’ordine a quest’ultimo di dare esatto adempimento alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura presso la Corte dei conti di Roma per la valutazione di eventuali profili di responsabilità derivanti dal perdurante inadempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora il Commissario ad acta già nominato non abbia dato esecuzione al giudicato, il giudice può reiterare nei suoi confronti l’ordine di provvedere entro un nuovo termine, senza essere necessariamente tenuto a sostituirlo con un diverso ausiliario.
- Il perdurante inadempimento agli obblighi derivanti da una sentenza amministrativa può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti per la valutazione di eventuali profili di responsabilità erariale.
- Nel giudizio di ottemperanza, la condanna alle spese segue la soccombenza dell’amministrazione che non abbia dimostrato l’avvenuta esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1278/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1279/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1280/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →