Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2298/2026 - Napoli, Sezione 8

per l''ottemperanza al giudicato formatosi con sentenza n. 4705/2023, pubblicata l''11/07/2023, nella causa iscritta al r.g. n. 5371/2023 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, attestato di conformità del 15/01/2024, notificata il 15/01/2024 al MIUR, passata in cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202402592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 4705/2023. Con precedente sentenza, il TAR aveva ordinato al Ministero di dare attuazione al giudicato entro trenta giorni, nominando contestualmente un Commissario ad acta per il caso di inadempimento. Una successiva sentenza aveva respinto una prima domanda di applicazione di astreintes e assegnato al Commissario un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione. Persistendo, secondo il ricorrente, l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la comunicazione della precedente pronuncia, il ricorrente ha depositato un'istanza di applicazione di astreintes. Il TAR ha rilevato che tale istanza costituisce domanda giudiziale e deve essere notificata all'Avvocatura erariale, al fine di garantire il contraddittorio.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso sulla domanda di applicazione delle astreintes. Ha disposto un adempimento processuale preliminare, ordinando al ricorrente di notificare la domanda all'Avvocatura erariale entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di depositare la prova della notificazione entro i successivi quindici giorni. La decisione sulla richiesta di astreintes è quindi rinviata alla fase successiva alla regolare instaurazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • La domanda di applicazione di astreintes formulata nell'ambito di un giudizio di ottemperanza costituisce una domanda giudiziale e deve essere notificata all'amministrazione interessata, tramite l'Avvocatura erariale quando questa ne assume la difesa, per garantire il contraddittorio prima della sua decisione.
  • Quando la domanda di astreintes non risulta ritualmente notificata alla difesa dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve disporre la regolarizzazione del contraddittorio mediante notificazione e successivo deposito della prova entro i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.