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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35517/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza emessa ex art. 310 c.p.p. del Tribunale di Salerno che aveva rigettato l'appello contro la precedente decisione della Corte d'Appello di Salerno che aveva negato la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. I reati contestati sono ricettazione e detenzione illegale di numerose armi comuni da sparo. Il ricorrente deduce: 1) che, nel corso dell'interrogatorio del 23/07/2022, avrebbe solo evocato il nome di "Mercurio Emanuele" senza voler accusare altri, sicché la motivazione che svaluta la sua confessione sarebbe apparente; 2) carenza motivazionale nel rigetto della richiesta di misura meno afflittiva, nonostante la disponibilità di un domicilio fuori regione e la disponibilità a sottoporsi al braccialetto elettronico.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il ricorso generico e privo del necessario confronto con le ragioni della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: il vizio della motivazione deve essere desumibile dal testo dell'atto e non da una rivalutazione critica della prova. La Corte ha inoltre osservato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la svalutazione della confessione di Apicella e che la scelta della misura custodiale era sorretta dai numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato (anche per armi) e da una recente pendenza per estorsione, elementi sui quali il ricorrente non si è contraddistinto. Condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base formale dell'ordinanza impugnata (potere del giudice procedente in materia cautelare). Indica la norma sulla quale è stata emessa l'ordinanza che rigetta la richiesta di sostituzione della misura.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione con particolare riferimento al vizio di motivazione. La Corte interpreta che il difetto di motivazione deve emergere "internamente" dal provvedimento impugnato; non è ammessa la semplice rivisitazione critica della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa agli adempimenti amministrativi dopo la pronuncia (trasmissione di atti alla cancelleria). Citata per gli adempimenti consequenziali alla decisione.

  • Cass. Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016

    Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017 (Sanfilippo e altro)

    Giurisprudenza richiamata per la regola che il vizio della motivazione deve essere desumibile direttamente dal provvedimento e per la necessità che la parte indichi esattamente i punti contraddittori. Serve a chiarire i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove.

  • Cass. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015

    Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015

    Giurisprudenza che precisa l'inammissibilità di doglianze che mirano a contestare la persuasività o la diversa valutazione della prova quando tale sindacato implicherebbe una rivalutazione del merito probatorio nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo una decisione cautelare occorre indicare con precisione e puntare a un vizio 'interno' di motivazione: non sono sufficienti critiche generiche o richieste di diversa valutazione delle prove.
  • Le doglianze che si limitano a sollecitare una nuova comparazione del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità: il giudice di cassazione non rivede il merito delle valutazioni probatorie del giudice di merito.
  • Se si vuole contestare la valutazione di una confessione o di dichiarazioni spontanee, bisogna dimostrare concretamente (con riferimenti puntuali al provvedimento impugnato) l'erroneità della valutazione del giudice e l'incidenza decisiva di tale errore sul giudizio cautelare.
  • Quando il rigetto della richiesta di misura meno afflittiva è basato su precedenti penali gravi o su pendenze recenti, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con tali elementi, fornendo elementi nuovi o idonei a scalfire la valutazione del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • Per ottenere la sostituzione della misura con il braccialetto elettronico è utile allegare prova documentale di un domicilio idoneo e di misure concrete che neutralizzino il rischio cautelare; in mancanza, la sola disponibilità a tali misure è spesso insufficiente.

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