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Ordinanza

Ordinanza n. 15711/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202609650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: inammissibilità della proposta progettuale presentata dall’Università nell’avviso AGENAS per progetti di sanità preventiva e telemedicina destinati ai grandi anziani, finanziati nell’ambito del PNRR, e atti presupposti e graduatorie

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’Università degli Studi di Firenze ha impugnato l’avviso AGENAS del 28 novembre 2025, i verbali della commissione, le graduatorie approvate il 17 giugno e il 7 agosto 2026 e la comunicazione del 10 luglio 2026 che ha dichiarato inammissibile la proposta n. 00087. L’ordinanza non espone i motivi di merito dedotti nel ricorso: rileva soltanto che la domanda giudiziale è diretta, in particolare, contro l’inammissibilità della proposta nell’ambito di una procedura finanziata con risorse PNRR.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né i motivi di merito. Ha rilevato che la controversia riguarda una procedura relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e che, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, del d.l. 68/2022, sono parti necessarie anche la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR; ne ha quindi ordinato la notificazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova nei cinque giorni successivi. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, mediante pubblici proclami sul sito istituzionale AGENAS, con i contenuti e gli adempimenti indicati in motivazione. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità comporta l’improcedibilità del ricorso. La fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022

    Considerato che, ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68 del 2022, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio ed il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;

    Nelle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, le amministrazioni indicate dalla norma sono parti necessarie del giudizio e devono essere coinvolte nel contraddittorio.

  • art. 49 c.p.a.

    Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell’art. 49 c.p.a. e ai sensi del richiamato art. 12 bis, ordinare la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza ed il deposito della prova dell’avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;

    Il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio verso le amministrazioni necessarie, fissando un termine perentorio per la notificazione e un successivo termine per depositarne la prova.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    stante l’idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto delle parti ricorrenti a non essere esposti a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale della Agenas, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte;

    La notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale è idonea, nella fattispecie, a tutelare il diritto di difesa dei numerosi controinteressati e a contenere gli oneri economici della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nei giudizi concernenti procedure amministrative relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, le amministrazioni individuate dall’art. 12-bis, comma 4, del d.l. 68/2022 sono parti necessarie e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
  • Quando l’ammissione o la riammissione di una proposta progettuale può pregiudicare i soggetti collocati nella graduatoria della procedura di finanziamento, l’integrazione del contraddittorio può essere disposta nei confronti di tutti gli interessati mediante pubblici proclami sul sito istituzionale, se tale modalità contempera il diritto di difesa e l’esigenza di evitare rilevanti oneri per il ricorrente.
  • Il mancato adempimento, nei termini e con le modalità stabiliti dal giudice, degli ordini di integrazione del contraddittorio comporta l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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