Sentenza n. 1599/2026 - Salerno, Sezione 1
per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Avellino n. 22/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 22/2025, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, per l’importo di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 22/2025, notificata in forma esecutiva all’Amministrazione il 5 marzo 2025 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e condannato il Ministero alla relativa attivazione per 500 euro. Deduceva il perdurante inadempimento e chiedeva l’esecuzione integrale del titolo, con assegnazione di un termine all’Amministrazione e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché depositato entro quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto: il titolo era correttamente notificato e passato in giudicato e l’Amministrazione non ha dimostrato l’avvenuto adempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo di dare integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale ministeriale competente, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro i successivi 60 giorni dalla richiesta della ricorrente, previa attestazione della perdurante inottemperanza. Il commissario dovrà compiere anche gli atti di bilancio e di spesa necessari; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione. Nessun compenso è previsto per il commissario. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in 700 euro, oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Segreteria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Il ricorso in ottemperanza è ricevibile se depositato presso la segreteria del TAR entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
L’azione esecutiva per il pagamento di somme nei confronti delle amministrazioni statali può essere intrapresa dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Dichiara il diritto di DE FAZIO Tonia ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per l’anno 2022/2023 e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione alla relativa attivazione con l’importo di € 500.
La disposizione costituisce la base del diritto alla carta elettronica per l’anno scolastico 2022/2023 e dell’obbligo ministeriale di attivarla per l’importo di 500 euro, come accertato dal titolo posto in esecuzione.
art. 113 c.p.a.
Pertanto, la domanda va accolta e, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nella parte sopra delimitata, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica del presente provvedimento.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire integralmente il titolo e fissare un termine per adempiere, predisponendo misure sostitutive in caso di ulteriore inottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo che impone il pagamento di una somma, decorso il termine dilatorio previsto per le amministrazioni, l’Amministrazione deve dare esecuzione al giudicato; se non prova l’avvenuto pagamento, il ricorso per ottemperanza è fondato.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, specificando le modalità e i termini dell’intervento sostitutivo.
- La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non giustifica l’inottemperanza a un giudicato di pagamento: il commissario ad acta deve porre in essere le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile l’adempimento.
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