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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43302/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere dissipato/occultato beni del valore di euro 32.875,84 e disponibilità liquide pari a euro 4.993,53. Ha impugnato la sentenza articolando tre motivi: (1) motivazione contraddittoria circa l'affermazione della responsabilità penale, sostenendo che i beni erano detenuti in leasing e risultavano restituiti alle società concedenti, per cui non poteva parlarsi di distrazione; (2) violazione di norme fallimentari (art. 216 R.D. n. 267/1942) perché la restituzione dei beni in leasing, a seguito della risoluzione per mancato pagamento, non integra bancarotta patrimoniale; (3) illogicità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, per non aver correttamente valutato precedenti e la modesta intensità del dolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per accertare in fatto se i beni in leasing siano stati effettivamente restituiti alle società concedenti in seguito alla risoluzione del contratto. Ha ritenuto il terzo motivo assorbito. La Corte ha motivato che, secondo la giurisprudenza, la distrazione di beni oggetto di leasing integra bancarotta solo se ne consegue un pregiudizio per la massa fallimentare; se invece alla risoluzione segue la restituzione del bene al concedente non sussiste tale pregiudizio e quindi non si configura bancarotta patrimoniale. Poiché la Corte territoriale aveva fornito motivazione contraddittoria su questo punto, è stato disposto il rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Regio Decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 1

    La Corte interpreta la norma nella prospettiva che la bancarotta patrimoniale richiede un pregiudizio alla massa: la semplice restituzione del bene al concedente dopo risoluzione del leasing esclude il pregiudizio e quindi non integra bancarotta; viceversa la sottrazione/distrazione o l'impossibilità di restituzione possono integrare il reato.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b)

    Gli articoli sono richiamati come parametri dei motivi di cassazione: lett. e) per vizio di motivazione/contraddittorietà; lett. b) per violazione di legge.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, sentenze richiamate)

    La giurisprudenza consolidata afferma che la distrazione di beni oggetto di leasing può integrare bancarotta patrimoniale quando la massa subisce un pregiudizio economico (es. mancata restituzione o oneri per i creditori); ma se il bene è effettivamente restituito alla concedente non c'è pregiudizio e quindi non c'è bancarotta.

Massime di principio

  • La sottrazione o la cessione di beni ottenuti tramite leasing può integrare bancarotta patrimoniale solo se dalla condotta deriva un concreto pregiudizio alla massa fallimentare (es. mancata restituzione, impossibilità di soddisfare i creditori o oneri economici aggiuntivi).
  • Se, in conseguenza della risoluzione del contratto di leasing per mancato pagamento, il bene è effettivamente restituito alla società concedente, manca il pregiudizio patrimoniale alla massa e pertanto non si configura la bancarotta patrimoniale per quella fattispecie.
  • In giudizio il punto fattuale decisivo è l'effettiva ricomparsa della disponibilità materiale e giuridica del bene nella massa fallimentare o la sua restituzione al concedente: spetta al giudice accertare questo fatto, sulla base di prove/documenti (ricevute di riconsegna, attestazioni della concedente, ecc.).
  • La difesa in casi di leasing deve produrre e documentare la restituzione formale del bene o gli atti di risoluzione e riconsegna al concedente; l'assenza di tali prove può far ritenere la condotta distrattiva.
  • La Corte d'appello deve motivare in modo non contraddittorio: se afferma che la restituzione non esclude la bancarotta, deve spiegare perché nel caso concreto la massa è comunque pregiudicata; altrimenti l'erronea applicazione della normativa comporta annullamento e rinvio.
  • La cessione del contratto di leasing a terzi o trasferimenti approssimativi possono, a seconda delle modalità e delle condizioni, integrare atti distrattivi: valutare caso per caso la presenza dell'intento di pregiudicare la massa.

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