Cassazione Civile, Ordinanza n. 18478/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato innanzi ai giudici tributari provinciali due avvisi di accertamento, relativi agli anni d'imposta 2002 e 2006, emessi a seguito di verifica bancaria e fondati su movimentazioni sui conti. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente con riduzione della pretesa fiscale; in appello l'Agenzia delle Entrate aveva ottenuto un accoglimento parziale, poiché il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il contribuente non avesse superato, per alcuni prelievi, la presunzione prevista dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973. In Cassazione il contribuente aveva proposto due motivi, ma nel corso del giudizio ha poi depositato documentazione attestante l'avvio e l'accettazione di una procedura di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018. Dopo un'ordinanza interlocutoria che gli aveva assegnato termine per notificare l'istanza all'Agenzia, il contribuente ha provveduto alla notifica; l'Agenzia, pur informata, non ha depositato osservazioni né ha chiesto la trattazione della causa.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata e della rituale notifica della relativa istanza alla controparte. Rilevato che nessuna delle parti aveva chiesto la prosecuzione mediante istanza di trattazione ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché la definizione dipende da sopravvenienze normative e non dall'esito del ricorso originario.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie può fondare la ripresa a tassazione ove il contribuente non fornisca prova idonea a superarla.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
Il giudizio era stato sospeso in pendenza della procedura di definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
In presenza della dichiarazione di voler avvalersi della definizione agevolata, il processo può proseguire solo se una delle parti richiede la trattazione; in mancanza, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
art. 391 c.p.c.
È la base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione per sopravvenuta definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'estinzione deriva da motivi sopravvenuti connessi alla legislazione condonistica.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata per il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo, escluso nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando nel giudizio di cassazione interviene una definizione agevolata del rapporto tributario e l'istanza è stata portata a conoscenza della controparte, il processo si estingue se nessuna delle parti chiede la trattazione della causa entro il termine previsto dalla disciplina speciale.
- L'estinzione del giudizio per adesione a una procedura condonistica o di definizione agevolata è un effetto sopravvenuto indipendente dalla fondatezza originaria del ricorso.
- La mancata formulazione dell'istanza di trattazione da parte di entrambe le parti impedisce la prosecuzione del giudizio di legittimità.
- La presunzione di imponibilità delle movimentazioni bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 resta superabile dal contribuente mediante idonea prova contraria.
- Quando il giudizio si estingue per sopravvenienze normative connesse a definizione agevolata, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18369/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18370/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18371/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18373/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18374/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18376/2024 del 05/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →