Cassazione Penale, Sentenza n. 2895/2022 del 26/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione (capo b) e detenzione di materiale pedopornografico (capo a, poi prescritto). I motivi dedotti: nullità del decreto di citazione a giudizio e dell'avviso di conclusione indagini per omessa notifica all'imputato residente all'estero con notificazione effettuata al difensore d'ufficio (art. 161 comma 4 c.p.p.), inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese senza difensore da soggetto che doveva essere indagato (art. 63 e 191 c.p.p.), mancato rilievo d'ufficio della non punibilità per acquisto via web di farmaci liberamente venduti in altri Paesi UE (art. 438 comma 5 c.p.p.), deduzione che la fattispecie fosse disciplinata dalla norma speciale (d.lgs. 219/2006 art. 55 e art. 147) escludendo la ricettazione, e vizio di motivazione per il rifiuto della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibili i motivi che sollevano vizi processuali non manifestamente infondati (irritualità della vocatio in ius per il trasferimento all'estero e utilizzabilità delle dichiarazioni rese senza difensore). Tuttavia, calcolando i termini e le sospensioni della prescrizione, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di ricettazione commesso nell'ottobre 2009 (estinzione intervenuta il 19/11/2019) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett. a) c.p.p. Non sono emerse dalle carte cause di proscioglimento nel merito che autorizzassero una pronuncia favorevole sostanziale; la decisione finale è quindi l'annullamento per prescrizione.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per delimitare i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibili i motivi formulati ai sensi di questa disposizione.
art. 606, comma 1, lett. c, b, e, c.p.p.
Disposizioni che individuano i vizi di diritto e di motivazione censurabili in Cassazione; il ricorso ha invocato violazione di legge processuale e penale sostanziale e vizio di motivazione, e la Corte ne ha valutato l'ammissibilità e il merito relativo.
art. 161, comma 4, c.p.p.
Disciplina della notificazione presso il difensore domiciliatario; la censura ha sostenuto che la notifica al difensore d'ufficio non fosse idonea per un imputato divenuto residente all'estero e che ciò potesse invalidare la vocatio in ius.
art. 63 e art. 191, c.p.p.
Norme relative all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato; la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la doglianza sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza assistenza del difensore a soggetto che doveva rivestire la qualità di indagato.
art. 438, comma 5, c.p.p.
Obbligo del giudice di rilevare d'ufficio la non punibilità; il ricorrente lamentava che la Corte non avesse valutato d'ufficio la non punibilità per acquisti leciti via web, questione ritenuta rilevante e non manifestamente infondata.
art. 648 c.p.
Norma sulla ricettazione; il ricorrente ha sostenuto che i fatti non integravano ricettazione perché gli acquisti erano di medicinali in libero commercio, contestando la sussistenza del reato presupposto.
art. 55 e art. 147, d.lgs. 219/2006
Norme speciali sui farmaci richiamate per sostenere che la fattispecie doveva essere qualificata alla stregua della disciplina farmaceutica (norma speciale rispetto alla ricettazione) con sanzioni diverse, escludendo l'applicabilità dell'art. 648 c.p.
art. 157 e art. 161 c.p.
Norme sul computo della prescrizione e sui suoi effetti (sospensione/interruzione). La Corte ha computato le cause di sospensione e gli eventi interruttivi, arrivando alla conclusione che la prescrizione è intervenuta il 19/11/2019.
art. 129 c.p.p.
Comma richiamato in relazione alla possibilità di pronunce di proscioglimento per evidenza; la Corte ha ritenuto che non sussistesse nelle carte evidenza di cause di proscioglimento nel merito.
art. 620, comma 1, lett. a, c.p.p.
Disposizione che permette alla Cassazione di annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione; la Corte ha applicato questa norma per annullare la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La notifica di atti processuali a un difensore domiciliatario può essere insufficiente quando il destinatario ha trasferito la residenza all'estero e l'assenza non sia volontaria: va valutata la regolarità della vocatio in ius.
- Dichiarazioni rese senza assistenza del difensore possono essere ritenute inutilizzabili se il soggetto doveva avere sin dall'origine la qualità di indagato; il giudice deve valutare la legittimità e la tutela contro l'autoincriminazione.
- L'acquisto via web di farmaci liberamente venduti in altri Stati UE può incidere sulla configurabilità del reato di ricettazione: bisogna verificare se esiste reato presupposto o se opera una disciplina speciale che esclude la ricettazione.
- La norma speciale (es. d.lgs. 219/2006) prevale sulla ricettazione quando la condotta rientra nella fattispecie prevista dalla disciplina sui farmaci; occorre sempre confrontare le norme per verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto.
- Il giudice ha l'obbligo di rilevare d'ufficio la non punibilità quando rilevante (art. 438 c.p.p.); la mancata considerazione può costituire motivo di impugnazione.
- La prescrizione può estinguere un reato anche dopo la sentenza di merito; la Cassazione può annullare senza rinvio per intervenuta prescrizione se il calcolo dei termini lo conferma.
- In casi transnazionali o con cambi di residenza del difensendo, è essenziale documentare il domicilio effettivo e curare modalità di notifica che garantiscano la conoscenza degli atti processuali.
- Quando i profili processuali (nullità di notifica, utilizzabilità di prove dichiarative) non sono manifestamente infondati, la Cassazione li ammette e li valuta, ma l'esito può comunque essere determinato da poteri estinti come la prescrizione.
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