Regolamento (UE) 2024/492
Regolamento delegato (UE) 2024/492 della Commissione, del 30 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato proroga di un anno alcune misure tecniche già in vigore per determinate attività di pesca nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia. L’obiettivo è mantenere strumenti correttivi per ridurre catture accessorie e aumentare la selettività degli attrezzi, così da favorire il recupero degli stock e il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile. La proroga assicura continuità giuridica tra la scadenza delle misure precedenti e il nuovo periodo di applicazione.
Proroga fino al 31 dicembre 2024 di specifiche misure tecniche di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale e pelagica disciplinate dall’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 nelle acque nordoccidentali dell’Unione, con particolare riferimento al Mar Celtico, al Mare d’Irlanda e alle acque ad ovest della Scozia. Riguarda le navi dell’Unione e, per le misure adottate nelle acque dell’Unione, si collega agli obiettivi dell’accordo di commercio e cooperazione UE-Regno Unito; il regolamento precisa che non pregiudica le misure applicabili nelle acque del Regno Unito. Le misure prorogate si applicano dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Proroga delle misure tecniche per la pesca nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia
Il regolamento delegato (UE) 2024/492 modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per prorogare di un anno alcune misure tecniche regionali applicabili a determinate attività di pesca demersale e pelagica nelle acque nordoccidentali dell’Unione. La proroga risponde all’esigenza di mantenere misure correttive già sperimentate per la tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini, evitando un vuoto normativo alla fine del 2023.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2019/1241, che disciplina misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini. Le misure prorogate erano già state introdotte e poi aggiornate dal regolamento delegato (UE) 2021/2324 e prorogate per un anno dal regolamento delegato (UE) 2022/2588, in scadenza il 31 dicembre 2023.
Secondo i considerando, tali misure restano necessarie per:
- ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico;
- introdurre ulteriori misure di selettività per ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d’Irlanda;
- contribuire agli obiettivi dei piani di conservazione, dei piani pluriennali e del piano in materia di rigetti nelle acque nordoccidentali;
- favorire il ritorno degli stock a livelli superiori al Blim e quindi compatibili con il rendimento massimo sostenibile (MSY).
Ambito territoriale e soggettivo
Le misure riguardano le acque dell’Unione nelle acque nordoccidentali, con specifico riferimento al Mar Celtico, al Mare d’Irlanda e alle acque ad ovest della Scozia. Il regolamento menziona anche la rilevanza dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito, precisando che le misure per le acque dell’Unione perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 494, paragrafi 1 e 2, di tale accordo e tengono conto dei principi del paragrafo 3.
Il testo chiarisce inoltre che le misure non pregiudicano quelle applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Modifiche apportate all’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241
L’unico intervento normativo consiste nella modifica dell’allegato VI del regolamento base. In particolare:
- la parte B, punto 1.6, è sostituita per stabilire che le misure di cui ai punti 1.3, 1.4 e 1.5 si applicano fino al 31 dicembre 2024;
- la parte C, punto 10.2, è sostituita per stabilire che le misure di cui al punto 10.1 si applicano fino al 31 dicembre 2024.
In sostanza, il regolamento non introduce un nuovo regime materiale, ma estende nel tempo misure tecniche già esistenti.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2024, in modo da garantire continuità giuridica con il regime precedente, scaduto il 31 dicembre 2023.
Base giuridica e rilevanza pratica
La base giuridica richiamata è l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241. Per gli operatori del settore ittico, il rilievo principale è operativo: la proroga consente di mantenere in vigore le limitazioni e gli obblighi tecnici già previsti per le campagne di pesca interessate, con impatto diretto sulla pianificazione delle attività e sulla gestione economica delle flotte interessate.
Effetti complessivi
Il regolamento assicura che le misure correttive e di selettività restino applicabili per tutto il 2024, in coerenza con gli obiettivi di conservazione e con la gestione sostenibile delle risorse ittiche nelle acque nordoccidentali. Per i professionisti che assistono imprese di pesca, il punto centrale è verificare la continuità di applicazione delle regole tecniche già presenti nell’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241, come prorogato dal nuovo atto delegato.
Disposizioni principali
Proroga delle misure tecniche regionali
L’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato per prorogare fino al 31 dicembre 2024 le misure tecniche previste per determinate attività di pesca nelle acque nordoccidentali.
Aggiornamento dei termini di applicazione nell’allegato VI
La parte B, punto 1.6, è sostituita prevedendo che le misure di cui ai punti da 1.3 a 1.5 si applichino fino al 31 dicembre 2024. La parte C, punto 10.2, è sostituita prevedendo che le misure di cui al punto 10.1 si applichino fino al 31 dicembre 2024.
Decorrenza e continuità giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2024, così da evitare interruzioni rispetto alla scadenza delle misure precedenti al 31 dicembre 2023.
Riferimento alla base normativa e agli obiettivi di conservazione
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241. Le misure sono giustificate dalla necessità di ridurre le catture accessorie, migliorare la selettività degli attrezzi e contribuire agli obiettivi dei piani pluriennali e del piano sui rigetti nelle acque nordoccidentali, nonché al rapido ritorno degli stock sopra il livello Blim e verso il MSY.
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