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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6835/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per frode carosello (artt. 2 e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il ricorrente deduceva: 1) inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 192, comma 2, cod. proc. pen., per mancata e insufficiente base probatoria, basata su meri indizi e presunzioni; secondo la difesa non vi sarebbe riscontro che la "E-Company s.r.l." fosse parte del meccanismo fraudolento né prova della sua natura di "cartiera"; anzi, la difesa sosteneva che documenti prodotti avrebbero dimostrato la reale operatività dell'impresa; 2) carenza e/o illogicità della motivazione rispetto alla memoria difensiva depositata il 10/12/2021, in particolare rispetto alla consulenza tecnica e alla documentazione che proverebbero l'effettività delle operazioni commerciali; 3) erronea determinazione delle pene accessorie (art. 12 d.lgs. n. 74/2000), ritenute applicate in misura prossima o pari al medio edittale senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione della Corte di appello adeguata e fondata su risultanze dibattimentali, illustrando il meccanismo di frode carosello e il ruolo delle società riconducibili al Fiori, compresa la "E-Company", valutata come tassello del sistema fraudolento. I giudici hanno ritenuto irrilevanti ai fini probatori i documenti prodotti dalla difesa, non attestanti l'effettività delle operazioni fatturate, e hanno confermato la sussistenza del dolo specifico sulla base del quadro indiziario grave, preciso e concordante. Sono state altresì confermate le motivazioni relative alle pene accessorie, valutate proporzionate per la gravità e la capacità criminale dimostrata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Norma relativa alla fattispecie di reato nel quadro delle frodi fiscali; applicata per qualificare la condotta come parte del meccanismo di frode carosello e per ricavare il dolo specifico dall'insieme delle operazioni fittizie.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    Richiamata insieme all'art. 2 per la contestazione penale relativa alla frode carosello; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione al reato tramite la concatenazione di passaggi fittizi diretti all'evasione dell'IVA.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12

    Norma sulle pene accessorie; interpretata come suscettibile di applicazione con adeguata motivazione in relazione al ruolo e alla capacità criminale del condannato; la Corte ha ritenuto congrua la determinazione delle pene accessorie in base alla gravità del meccanismo fraudolento.

  • codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di gravità degli indizi e prova; la Corte di Cassazione ha ricordato che il suo sindacato è limitato alla coerenza logico-argomentativa della motivazione e non comporta una rinnovata valutazione del merito probatorio.

  • codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha confermato il principio secondo cui non è consentita alla Cassazione una valutazione ex novo degli elementi di fatto quando la motivazione del giudice di merito sia strutturalmente coerente e fondata su risultanze probatorie.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca la coerenza logico-argomentativa della motivazione del giudice di merito, non riesamina i fatti né rivede la valutazione delle prove se la motivazione è congrua.
  • In reati complessi come la frode carosello, la prova può emergere da un quadro indiziario complessivo (elementi gravi, precisi e concordanti) che, se adeguatamente motivato, è idoneo a fondare la condanna.
  • La produzione di documenti dalla difesa non è automaticamente decisiva: tali documenti devono essere idonei a dimostrare in modo diretto e concreto l'effettività delle operazioni contestate per neutralizzare il quadro indiziario dell'accusa.
  • La valutazione del ruolo e della continuità operativa di società interposte (anche se formalmente distinte) può legittimamente portare a ritenere la loro partecipazione a un meccanismo fraudolento quando risultino passaggi ripetuti, assenza di giustificazione economica e riconducibilità gestionale.
  • Sul piano delle pene accessorie, il giudice deve motivare la misura sulla base della gravità del fatto, del ruolo dell'agente e dell'intensità del dolo: una motivazione del merito adeguata è sufficiente a soppesare la gravità del trattamento sanzionatorio.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili è necessario non solo produrre documentazione attestante l'esistenza formale di attività, ma fornire elementi probatori che colleghino concretamente tali attività alle fatture e alle operazioni contestate (prove di effettiva prestazione, corrispettivi reali, contratti, riscontri economici).
  • Quando si contesta la valutazione probatoria in sede di legittimità, occorre dimostrare vizi nella logica o nell'articolazione della motivazione del giudice di merito, non solo dissenso sulla valutazione delle prove.

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