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Sentenza

Sentenza n. 791/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio con ordine di lasciare il Comune di Brescia e divieto di ritorno per un anno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario di foglio di via)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Brescia, adottato ai sensi degli artt. 1, comma 1, lettera c), e 2 del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo l’assenza dei presupposti della misura, il difetto e la contraddittorietà della motivazione e il travisamento dei fatti. L’amministrazione aveva fondato il giudizio di pericolosità sulla partecipazione del ricorrente, quale co-organizzatore, a una manifestazione di protesta non preavvisata svolta a Brescia il 9 giugno 2025, durante la quale erano stati esposti striscioni, intonati cori, accesi fumogeni e svolto un corteo in prossimità del Palazzo comunale, mentre si teneva una riunione sulle sorti sportive della squadra cittadina. Secondo il provvedimento, la manifestazione avrebbe avuto finalità intimidatorie verso i partecipanti alla riunione e avrebbe potuto sfociare in un’irruzione e in aggressioni. Il ricorrente ha contestato tale ricostruzione, deducendo che la protesta si era svolta pacificamente, senza violenze, minacce o condotte prodromiche alla violenza, e che l’unico episodio contestato non poteva dimostrare né la sua dedizione alla commissione di reati né un pericolo concreto e attuale per la sicurezza pubblica. Ha inoltre richiamato la documentazione fotografica e le videoregistrazioni dell’evento e l’assenza di precedenti penali o di polizia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il foglio di via. Ha chiarito che l’appartenenza a una delle categorie soggettive previste dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 è necessaria ma non sufficiente, occorrendo anche una pericolosità effettiva e attuale, accertata mediante un giudizio prognostico fondato su circostanze concrete, attuali, significative e individualizzate. Pur non essendo necessaria la prova della commissione di reati, il provvedimento deve essere sorretto da una motivazione specifica, nel rispetto dei principi di tassatività e determinatezza. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva basato la misura esclusivamente sull’episodio della manifestazione, mentre il ricorrente risultava incensurato e privo di pregiudizi di polizia. La visione delle videoregistrazioni ha smentito la ricostruzione amministrativa: non erano emerse condotte minacciose o violente, i cori non risultavano offensivi, minacciosi o istigatori alla violenza, i fumogeni erano stati accesi in modo controllato e i manifestanti avevano rispettato l’invito della Digos ad allontanarsi dall’ingresso del Palazzo comunale. Anche lo spostamento verso l’uscita secondaria del Palazzo, descritto dall’amministrazione come finalizzato ad aggredire le persone presenti alla riunione, non era risultato accompagnato da atteggiamenti oppositivi o preparatori di azioni violente. La sola partecipazione a una manifestazione non preavvisata non è stata ritenuta univocamente indicativa di pericolo per la sicurezza pubblica. L’episodio, privo di ulteriori elementi indizianti, non dimostrava né la dedizione del ricorrente alla commissione di reati offensivi della sicurezza o della tranquillità pubblica né un pericolo concreto e attuale. È stato fatto salvo il potere dell’amministrazione di rinnovare l’esercizio del potere, previa nuova e completa valutazione delle circostanze rilevanti e adeguata motivazione. Le amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lettera c), d.lgs. 159/2011

    coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

    La riconducibilità del soggetto alla categoria di pericolosità richiede elementi di fatto concreti e significativi, idonei a dimostrare la dedizione alla commissione di reati offensivi dei beni indicati dalla norma; non è sufficiente un episodio isolato privo di effettiva capacità offensiva.

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni

    Il foglio di via presuppone, oltre all’appartenenza a una categoria prevista dall’art. 1, un pericolo concreto, effettivo e attuale per la sicurezza pubblica, accertato con motivazione specifica e individualizzata.

  • art. 18 r.d. 733/1931 (TULPS)

    La denuncia per manifestazione non preavvisata non dimostra, da sola, la pericolosità sociale richiesta per l’applicazione del foglio di via.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Disposizione richiamata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Disposizione richiamata ai fini della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’appartenenza del destinatario a una categoria soggettiva di pericolosità prevista dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 è condizione necessaria ma non sufficiente per l’adozione del foglio di via obbligatorio: occorre anche un pericolo effettivo, concreto e attuale per la sicurezza pubblica.
  • Il foglio di via obbligatorio richiede un giudizio prognostico fondato su circostanze di fatto concrete, provate, significative e concludenti, riferite individualmente al destinatario e valutate anche sotto il profilo della sua dedizione alla commissione di reati e dell’attitudine offensiva delle condotte.
  • La motivazione del foglio di via deve essere specifica e individualizzata; il richiamo generico a cori violenti, minacciosi o istigatori, senza indicarne il contenuto e senza riscontri oggettivi, non è sufficiente a dimostrare la pericolosità sociale.
  • La sola partecipazione o co-organizzazione di una manifestazione non preavvisata, in assenza di violenze, minacce, resistenza, aggressioni o condotte concretamente prodromiche alla violenza, non dimostra di per sé la pericolosità per la sicurezza pubblica richiesta dall’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011.
  • Un unico episodio, privo di ulteriori elementi indicativi della dedizione alla commissione di reati e contraddetto dagli elementi probatori acquisiti, non può legittimamente sorreggere l’adozione del foglio di via obbligatorio.
  • Quando il giudice annulla il foglio di via per carenza dei presupposti e della motivazione, resta salvo il potere dell’amministrazione di rinnovare l’esercizio del potere, purché proceda a una nuova valutazione completa delle circostanze rilevanti e si conformi ai vincoli conformativi derivanti dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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