Cassazione Penale, Sentenza n. 1900/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado per ricettazione (portafogli provento di furto) e porto ingiustificato di arma impropria (coltello a serramanico, e moschettone), pena poi lievemente ridotta in appello. In cassazione il difensore ha dedotto: 1) violazione di legge per mancata assoluzione dal reato di ricettazione; 2) vizio di motivazione per mancata esplicitazione dell'elemento soggettivo e per la presenza di un "ragionevole dubbio" (possibilità alternativa che il portafogli fosse estraneo alla conoscenza del ricorrente); 3) mancata riqualificazione nella fattispecie attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 c.p. (danno patrimoniale di lieve entità); 4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dell'oggetto rinvenuto come "arma impropria" (in particolare il moschettone).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le due sentenze di merito (tribunale e corte d'appello) forniscano una ricostruzione conforme e sufficientemente motivata: il fermo del 25.2.2019 ha accertato che l'imputato guidava un veicolo di cui aveva la disponibilità, sul quale è stato trovato sotto il sedile un portafogli risultato provento di furto e, sulla persona, un coltello a serramanico. L'imputato non ha fornito spiegazioni concrete per giustificare il possesso. Sul piano giuridico la Cassazione ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (divieto di riesame del fatto salvo vizio di motivazione manifesto) e confermato che non è applicabile l'attenuante della lieve entità per oggetti contenenti carte di credito/documenti. Ha inoltre osservato che il coltello costituisce arma di per sé e non richiede ulteriori circostanze per la qualificazione come arma ai fini del reato. Per l'inammissibilità è stato altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di ricettazione in presenza del possesso di un portafogli risultato provento di furto; ha escluso l'applicabilità della causa attenuante di lieve entità prevista nel capoverso quando l'oggetto del reato contiene carte di credito/documenti, per la potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato il corretto perimetro del sindacato di cassazione sulla motivazione: è consentito contestare la mancanza, la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non una diversa valutazione non manifesta o la semplice richiesta di una diversa lettura delle prove
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'obbligo di pagamento, a titolo di somma equa, in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta liberamente le prove: nelle impugnazioni in cassazione bisogna contestare errori di diritto o vizi manifesti di motivazione, non proporre ricostruzioni alternative dei fatti.
- Se esistono due decisioni conformi (tribunale e appello) che valutano le stesse emergenze probatorie, è molto difficile ottenere l'annullamento in cassazione salvo vizi di diritto evidenti o motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie.
- Nel reato di ricettazione, quando l'oggetto è costituito da carte di credito o documenti che consentono l'uso seriale dello strumento di pagamento, l'attenuante della lieve entità (capoverso art. 648 c.p.) è normalmente esclusa, perché il danno potenziale non è limitato al valore materiale dell'oggetto.
- La semplice collocazione di un oggetto rubato all'interno di un veicolo di cui l'imputato ha la disponibilità, senza spiegazioni plausibili, può essere valutata come elemento probatorio valido della conoscenza/consapevolezza del provento di reato, salvo che l'imputato fornisca elementi concreti a sostegno della tesi contraria.
- Un coltello a serramanico è qualificabile come arma anche senza ulteriori circostanze di tempo e luogo; per contestare la qualificazione come "arma impropria" occorre produrre elementi specifici che ne escludano la pericolosità o l'idoneità a offendere.
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