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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22451/2021 del 06/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di concordato preventivo con cessione di beni proposta da una società in liquidazione e ammessa dal tribunale, poi approvata dai creditori. Nel giudizio di omologazione il commissario giudiziale aveva espresso parere negativo e il tribunale aveva rigettato l'omologa. La società ha proposto reclamo alla corte d'appello, che ha respinto l'impugnazione ritenendo, da un lato, inammissibile la costituzione del commissario giudiziale per difetto di legittimazione processuale e, dall'altro, corretta la valutazione del tribunale secondo cui l'affitto triennale d'azienda stipulato con una terza società, con previsione di compensazione dei canoni di affitto con crediti per TFR dei lavoratori, integrava una manovra depauperativa in danno dei creditori e un uso abusivo dello strumento concordatario. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2741 c.c. e 105, ultimo comma, l. fall., lamentando l'inesistenza della asserita carenza di fattibilità giuridica; con il secondo motivo, violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., contestando l'esistenza dell'abuso del diritto. La resistente ha eccepito la tardività del ricorso e l'erroneità della notifica, oltre a proporre ricorso incidentale per violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 183 l. fall., sostenendo la legittimazione processuale del commissario giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché proposto tardivamente: ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il reclamo avverso il decreto che decide sull'omologazione del concordato preventivo va proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, termine che si applica anche al successivo ricorso per cassazione per la medesima esigenza di uniformità tra le impugnazioni. Poiché il decreto della corte d'appello era stato comunicato il 7 marzo 2015 e il ricorso per cassazione notificato solo il 7 maggio 2015, il ricorso era fuori termine. Il ricorso incidentale, qualificato come impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c., è stato dichiarato inefficace per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale. Le spese sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto dell'obbligo, a carico della ricorrente principale, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2741 c.c.

    richiamato come parametro invocato dalla ricorrente per contestare la decisione di merito sulla presunta lesione della par condicio creditorum

  • art. 105, ultimo comma, l. fall.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla fattibilità giuridica della proposta concordataria

  • art. 1175 c.c.

    richiamato quale parametro di correttezza nella dedotta insussistenza dell'abuso del diritto

  • art. 1375 c.c.

    richiamato quale parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto concordatario e nella verifica dell'abuso

  • art. 100 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per sostenere la legittimazione processuale della procedura tramite il commissario giudiziale

  • art. 183 l. fall.

    richiamato sia per il procedimento di omologazione sia per la disciplina dell'impugnazione del decreto della corte d'appello

  • art. 334, comma 1, c.p.c.

    utilizzato per qualificare il ricorso incidentale come impugnazione incidentale tardiva

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    applicato per dichiarare l'inefficacia del ricorso incidentale a seguito dell'inammissibilità del ricorso principale

  • art. 92, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la compensazione integrale delle spese di legittimità

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato come base del contributo unificato rispetto al quale è dovuto l'ulteriore importo

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del decreto che decide sull'omologazione del concordato preventivo, il termine per proporre reclamo alla corte d'appello è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, e il medesimo criterio di uniformità opera anche per il ricorso per cassazione avverso la decisione sul reclamo.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale proposto tardivamente resta inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c.
  • Ai fini del controllo di ammissibilità dell'impugnazione è decisivo il rispetto del termine di proposizione, senza che possano essere esaminate le censure di merito se l'impugnazione è tardiva.
  • Nel procedimento di concordato preventivo, questioni attinenti alla legittimazione o alla correttezza della gestione della procedura non vengono esaminate in cassazione se il ricorso è previamente inammissibile per tardività.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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