Sentenza n. 6576/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria relativa al silenzio formatosi sull’istanza di ampliamento della capacità ricettiva di una casa di cura
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione deducendo l’errore di fatto revocatorio previsto dagli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. In primo luogo ha sostenuto che la sentenza revocanda avesse travisato il contenuto dell’Accordo-quadro del 2011, qualificandolo come transazione novativa idonea a estinguere i rapporti pregressi e le relative pretese risarcitorie, mentre l’accordo non avrebbe contenuto una clausola transattiva generale. In secondo luogo ha dedotto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 11323/2023 riguardasse esclusivamente i danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi assunti con l’Accordo-quadro e non coprisse la diversa pretesa risarcitoria relativa al silenzio formatosi sull’istanza di ampliamento di 156 posti letto. La ricorrente ha quindi chiesto, in sede rescissoria, la condanna della Regione al risarcimento di euro 16.465.064, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. La Regione ha eccepito l’inammissibilità della revocazione, sostenendo che le doglianze riguardassero non un errore percettivo su fatti non controversi, ma l’interpretazione e la valutazione giuridica dell’Accordo-quadro e della precedente sentenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ricordato che l’errore di fatto revocatorio consiste in una svista o in un abbaglio dei sensi che determini una falsa percezione del contenuto degli atti processuali, creando un contrasto tra la rappresentazione contenuta nella sentenza e quella risultante dagli atti. Esso non ricorre quando la censura investe l’interpretazione dei documenti, l’apprezzamento del materiale probatorio o il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, trattandosi di eventuali errores in iudicando non deducibili mediante revocazione. Quanto al primo motivo, il Collegio ha osservato che la sentenza revocanda aveva riportato fedelmente la clausola dell’Accordo-quadro e ne aveva poi operato la qualificazione giuridica come transazione novativa: non vi era, dunque, alcun errore percettivo, ma una contestazione dell’interpretazione giuridica dell’accordo. Quanto al secondo motivo, la sentenza revocanda non aveva travisato il contenuto della sentenza n. 11323/2023, ma aveva tratto da essa e dalla qualificazione dell’Accordo-quadro conseguenze giuridiche circa l’assorbimento delle precedenti pretese risarcitorie. Anche tale censura riguardava quindi il giudizio interpretativo e non un errore di fatto revocatorio. La domanda rescissoria non è stata esaminata. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della Regione, liquidate in euro 5.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Richiamato quale disposizione che disciplina la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L’errore revocatorio consiste in una svista o in un abbaglio dei sensi sulla percezione del contenuto degli atti processuali; non comprende l’erronea interpretazione dei documenti, la valutazione delle prove o l’errore nel ragionamento giuridico.
art. 11 l. 241/1990
Richiamato nella precedente sentenza per la qualificazione dell’Accordo-quadro come accordo amministrativo.
art. 1976 c.c.
Richiamato nella precedente sentenza in relazione alla qualificazione dell’Accordo-quadro come transazione novativa.
art. 2-bis l. 241/1990
Indicato quale fondamento della domanda risarcitoria per il danno derivante dall’omesso esercizio, entro il termine, dell’attività amministrativa obbligatoria.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando il giudice incorra in una falsa percezione materiale del contenuto di un atto o documento processuale, determinando una rappresentazione della realtà processuale incompatibile con quella risultante dagli atti.
- Non integra errore di fatto revocatorio la contestazione dell’interpretazione giuridica di un contratto, di un accordo amministrativo o di una clausola negoziale, anche quando si sostenga che il giudice ne abbia ricavato conseguenze errate.
- La critica all’apprezzamento del materiale probatorio, alla ricostruzione del significato degli atti o al percorso logico-giuridico della decisione configura, al più, un error in iudicando e non è proponibile mediante il rimedio della revocazione.
- La revocazione non può essere utilizzata per introdurre un ulteriore grado di giudizio volto a riesaminare la correttezza della decisione interpretativa adottata dal giudice.
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