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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30224/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo solo parzialmente la sua richiesta, aveva annullato la misura cautelare limitatamente a uno dei capi d'imputazione (capo Z12) ma aveva confermato la custodia in carcere per gli altri addebiti, relativi a una serie di rapine e furti aggravati. Il ricorso ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme sulle esigenze cautelari per avere il giudice fondato l'attualità del pericolo di recidiva su elementi riferibili al gruppo criminale e non alla posizione individuale del ricorrente; 2) carenza di motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, a neutralizzare il rischio di reiterazione; 3) omessa valutazione delle difese circa l'assenza di un ruolo apicale o di comando dell'indagato, che sarebbe stato invece equiparabile ad altri correi destinatari di misure meno afflittive; 4) motivazione meramente assertiva sulla scelta della misura massima, fondata su dati descrittivi generici (esperienza criminale, frequentazioni, dimestichezza con le armi); 5) omessa rivalutazione del quadro indiziario dopo l'annullamento della misura per uno dei capi contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché ritenuto generico e non confrontato con la motivazione del tribunale del riesame. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse già affrontato in modo specifico e coerente sia l'attualità del pericolo di reiterazione, sia l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, valorizzando la gravità dei fatti, la serialità delle condotte, l'uso di armi e travestimenti, la personalità dell'indagato, i precedenti specifici e l'assenza di efficacia deterrente delle precedenti condanne. Ha inoltre escluso che l'annullamento di un capo d'incolpazione incidesse sul giudizio di proporzione tra i residui reati e la misura massima. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il pericolo di reiterazione non coincide con l'imminenza di una specifica occasione delittuosa, ma richiede una valutazione prognostica concreta sulla possibilità di nuove condotte criminose, tenendo conto di modalità del fatto, personalità e contesto socio-ambientale.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    La custodia cautelare massima può essere ritenuta necessaria quando la gravità del fatto e la pericolosità dell'indagato rendono inadeguate misure meno afflittive, in particolare gli arresti domiciliari.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La motivazione del provvedimento cautelare deve essere specifica, logica e confrontarsi con le deduzioni difensive; il ricorso che non si confronti con tale motivazione è generico.

  • art. 125, comma 3-bis, c.p.p.

    La censura sulla motivazione della misura cautelare deve misurarsi con l'apparato argomentativo del giudice del riesame.

  • art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis, c.p.p.

    La dedotta omessa valutazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari è infondata se il giudice ha motivato in modo completo sul complesso degli elementi disponibili.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    Nel riesame e nel relativo controllo di legittimità, le doglianze devono confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata; la genericità comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 133 c.p.

    La prognosi sulla pericolosità e sulla recidiva si collega ai criteri di commisurazione della pena, valorizzando gravità del fatto, modalità della condotta e personalità dell'agente.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposto il rinvio alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di misure cautelari personali, l'attualità del pericolo di reiterazione non richiede l'imminenza di una nuova occasione criminosa, ma una prognosi concreta e individualizzata sulla possibilità di recidiva, fondata su modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto di riferimento.
  • La scelta della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive è legittima quando la gravità delle condotte, la loro serialità, l'uso di armi o altri accorgimenti e i precedenti specifici depongono per l'inidoneità degli arresti domiciliari a neutralizzare il rischio di reiterazione.
  • Il giudizio sulla pericolosità può legittimamente considerare la professionalità criminale e la stabilità del comportamento illecito, purché la motivazione sia ancorata a elementi concreti del caso e non a formule stereotipate.
  • L'annullamento della misura cautelare per uno solo dei capi di imputazione non comporta automaticamente il venir meno della misura per i residui addebiti, se permane un rapporto di proporzione tra questi ultimi e la cautela applicata.
  • Nel giudizio di cassazione contro ordinanze cautelari, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure astratte senza confrontarsi specificamente con la motivazione del tribunale del riesame.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcereArresti domiciliari
IstitutiOnere della prova

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