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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48089/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in Appello della condanna per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (capo A, art. 5 d.lgs. n.74/2000) e per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (capo B, art. 11 d.lgs. n.74/2000). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione circa la mancanza del dolo specifico richiesto dall'art. 11 (sosteneva che i prelievi dal conto societario non furono compiuti con la volontà di evadere e che anzi aveva denunciato i fatti), e che l'affidamento al commercialista avrebbe esonerato dalla responsabilità per l'omessa dichiarazione; inoltre censurava il trattamento sanzionatorio in punto di recidiva e di valutazione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non contestata la materialità dei fatti e congrua la motivazione dei giudici di merito: il dolo specifico dell'art. 11 è desumibile dall'uso della società come "cassa" per scopi personali e dalla consapevolezza del ricorrente circa i redditi prodotti e l'omessa dichiarazione IVA; la successiva denuncia non esclude il dolo per i prelievi precedenti. Quanto all'omessa dichiarazione (art. 5), la responsabilità dell'amministratore di fatto è stata confermata: l'affidamento a un professionista non esonera penalmente l'obbligato, essendo personale ed indelegabile il dovere di dichiarazione. La Corte di legittimità ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione della recidiva in considerazione dei gravi precedenti e non ha ravvisato vizi nella valutazione delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Nota: la sentenza di merito aveva inflitto la pena di un anno e quattro mesi di reclusione per i reati contestati e aveva assolto dal reato di cui all'art. 367 c.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 11

    La norma richiede, oltre alla condotta fraudolenta (alienazione simulata o atti tali da rendere inefficace la riscossione), il dolo specifico consistente nel fine di sottrarsi al pagamento di imposte/interessi/sanzioni. Il dolo può concorrere con altre finalità non essendo richiesto che sia esclusivo.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Sanziona l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; l'amministratore di fatto è responsabile in quanto titolare effettivo della gestione sociale.

  • codice penale, art. 367

    Norma menzionata nel giudizio di merito per un capo di imputazione dal quale il ricorrente era stato assolto perché il fatto non costituiva reato.

  • codice penale, art. 69

    Regola la determinazione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha valutato la collaborazione del ricorrente come elemento attenuante ma non sufficiente ad escludere la recidiva o a modificare il trattamento sanzionatorio complessivo.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede conseguenze per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria per la inammissibilità del ricorso nella misura ritenuta equa.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23

    Norma richiamata rispetto alla requisitoria del Pubblico Ministero redatta ai sensi dell'articolo indicato (procedure semplificate o disposizioni organizzative adottate nel periodo emergenziale).

Massime di principio

  • Il dolo specifico per i reati di sottrazione fraudolenta alle imposte può essere desunto da elementi di fatto concreti (es. uso sistematico dei fondi societari per scopi personali) anche se il prelievo ha avuto finalità multiple; non è richiesto che l'intento evasivo sia l'unica finalità.
  • La qualifica di amministratore di fatto attribuisce responsabilità penale per gli obblighi fiscali della società: la gestione di fatto comporta gli stessi obblighi dell'amministratore formale.
  • L'affidamento a un professionista per la predisposizione delle dichiarazioni non esonera penalmente l'obbligato: la responsabilità della presentazione/obbligo dichiarativo è personale e indelegabile.
  • Una denuncia successiva relativa a prelievi societari non cancella o dimostra l'assenza di dolo per i prelievi antecedenti; la rilevanza probatoria dipende dalla cronologia e dal contesto fattuale.
  • La recidiva può essere legittimamente applicata se i precedenti sono gravi e indicano maggiore pericolosità sociale; contestare la recidiva richiede censure specifiche e circostanziate, non mere affermazioni generiche.
  • In sede di legittimità la valutazione di fatto e di prova compiuta dai giudici di merito è sindacabile solo in presenza di vizi logici o di illogicità manifesta; motivazioni congrue e coerenti con la prova superano il controllo della Cassazione.

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