Sentenza n. 1980/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza del 1° agosto 2025 volta al riconoscimento di una tariffa aggiuntiva o di un incremento tariffario per le spese sostenute durante l’emergenza Covid nella gestione di un paziente Covid ricoverato
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore sanitario)
Prevale il privato
La controversia
La società, gestore della struttura sanitaria San Luigi Hospital, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla propria istanza del 1° agosto 2025, relativa al riconoscimento di una tariffa aggiuntiva o di un incremento tariffario per costi sostenuti durante l’emergenza Covid e non inclusi nella remunerazione contrattualizzata secondo le tariffe ordinarie. Ha chiesto che le amministrazioni resistenti fossero condannate a provvedere. Il Commissario ad acta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. La Regione ha dedotto che l’istanza era stata riscontrata con note del 1° aprile 2026 e del 10 settembre 2026, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. La ricorrente ha chiarito che la nota del 1° aprile 2026 riguardava una diversa istanza del 5 agosto 2024, relativa ai costi dei DPI, mentre la nota del 10 settembre 2026 rispondeva all’istanza oggetto del giudizio.
La decisione
Il TAR ha estromesso dal giudizio il Commissario ad acta per carenza di legittimazione passiva, individuando nella Regione Calabria l’unico soggetto tenuto a rispondere all’istanza. Ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la nota regionale del 10 settembre 2026 aveva fornito un riscontro espresso proprio all’istanza del 1° agosto 2025, soddisfacendo così la pretesa azionata. La nota del 1° aprile 2026 non è stata considerata riscontro rilevante, poiché atteneva alla distinta istanza sui costi dei DPI. Il riscontro è intervenuto dopo la proposizione del ricorso e in prossimità della decisione; pertanto le spese non sono state compensate, ma poste a carico della Regione, che non aveva giustificato il ritardo. La Regione è stata condannata a pagare euro 2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
con rituale ricorso ex art. 117 c.p.a. a questo Tribunale, la Società Progetto Terza Età S.r.l., nella sua qualità di gestore della struttura sanitaria “San Luigi Hospital”, lamentava il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate su sua istanza del 1 agosto 2025
Il rimedio avverso il silenzio è stato utilizzato per ottenere una pronuncia sull’omessa risposta all’istanza e la condanna delle amministrazioni tenute a provvedere; il riscontro espresso intervenuto durante il giudizio ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
alla luce della documentazione depositata in giudizio e della stessa dichiarazione di parte ricorrente nella sua ultima memoria, la pretesa azionata in questo giudizio risulta comunque soddisfatta con la suddetta nota del 10 settembre 2026, corrispondendo a un riscontro esplicito sull’istanza del 1 agosto 2025 relativa, in effetti, al rimborso dei costi sostenuti per la gestione del “paziente Covid” ricoverato nella struttura, con conseguenza cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa la pretesa azionata mediante un riscontro espresso pertinente alla specifica istanza oggetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, il sopravvenuto riscontro espresso dell’amministrazione all’istanza specificamente dedotta, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, soddisfa la pretesa processuale e comporta la cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della cessazione della materia del contendere occorre verificare che il provvedimento sopravvenuto risponda proprio all’istanza oggetto del giudizio; un riscontro relativo a una diversa istanza, anche se presentata dal medesimo soggetto e concernente profili affini, non soddisfa la pretesa azionata.
- Se l’amministrazione soddisfa la pretesa solo dopo la proposizione del ricorso e non giustifica il ritardo nel provvedere, le spese di lite possono essere poste a suo carico nonostante la cessazione della materia del contendere.
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