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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07661/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ricorrente ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di Cassazione del 28 luglio 2022, sostenendo che il provvedimento, pur riferendosi nella motivazione e nel dispositivo a un'altra controversia tra le stesse parti, recava per errore l'oggetto, il numero di sentenza impugnata e la descrizione della lite relativi a un diverso giudizio coevo. Dalla ricostruzione della Corte emerge che, nell'udienza del 14 giugno 2022, erano stati trattati due ricorsi distinti: uno relativo a sanzioni ICI per l'anno 2005 e uno relativo ad avvisi di accertamento ICI per le annualità 2005-2008. Nel redigere la decisione, il Collegio avrebbe invertito i riferimenti all'oggetto del giudizio e alla sentenza impugnata, determinando un errore materiale di impaginazione/sostituzione del file. La ricorrente ha quindi chiesto la rettifica del provvedimento per riportarlo alla lite corretta.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, rilevando che il procedimento ex artt. 287 e 288 c.p.c. è esperibile non solo per correggere discrepanze grafiche immediatamente percepibili, ma anche quando vi sia uno scambio di provvedimenti nella fase di redazione/impaginazione dovuto a mero errore informatico. Ha tuttavia escluso la correzione del numero di R.G., ritenendo che quel dato fosse già correttamente indicato. In dispositivo ha quindi disposto la correzione della precedente sentenza n. 23682/2022 sostituendo l'oggetto con "ICI IMU ACCERTAMENTO" al posto di "SANZIONI TRIBUTI" e la sentenza impugnata n. 12/2017 della CTR Lazio al posto della n. 9/2017, demandando alla Cancelleria gli adempimenti, inclusa l'annotazione sull'originale. La Corte ha inoltre precisato che, per la natura del procedimento di correzione, non si applica il contributo unificato aggiuntivo e non vi è spazio per provvedimenti sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Il procedimento di correzione è utilizzabile per rimediare a errori materiali o di calcolo del provvedimento, quando la difformità sia riconoscibile dal testo o derivi da un mero errore di redazione/impaginazione.

  • art. 288 c.p.c.

    La correzione può essere disposta anche in funzione integrativa per introdurre nel provvedimento statuizioni obbligatorie consequenziali o accessorie, e non solo per errori meramente grafici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica al procedimento di correzione degli errori materiali, in ragione della natura del giudizio che esclude anche provvedimenti sulle spese.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È la disposizione che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte, ma ritenuto inapplicabile al procedimento di correzione.

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione degli errori materiali è ammissibile non solo quando vi sia un evidente errore grafico o di calcolo, ma anche quando il provvedimento sia frutto di uno scambio di file o di una errata sovrapposizione di contenuti riferibili a un diverso giudizio.
  • Quando la correzione riguarda dati identificativi del provvedimento (oggetto, numero della decisione impugnata, riferimenti alla controversia), il giudice può rettificare gli estremi erroneamente trascritti se dal testo emerge con chiarezza quale fosse la decisione effettivamente voluta.
  • La correzione non può estendersi a elementi che risultino già correttamente riportati; il procedimento va limitato alle sole parti affette da errore materiale.
  • Nel procedimento di correzione non si applica il contributo unificato aggiuntivo previsto per le impugnazioni, né si adottano provvedimenti sulle spese, per la natura incidentale e meramente rettificativa del rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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