Cassazione Penale, Sentenza n. 2545/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ferrazzo impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare per il reato associativo di stampo 'ndranghetistico (art. 416-bis c.p.) e reati connessi al traffico illecito di rifiuti. Denunciava: (1) violazione del vincolo di rinvio perché il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente considerato una memoria difensiva corredata da uno studio universitario sulla biomassa; (2) vizio di motivazione e errata qualificazione del materiale come "rifiuto" (contestando l'interpretazione dell'art. 183 e 185 d.lgs. n.152/2006), nonché valutazioni indiziarie generiche basate su dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni, ridotte a una "responsabilità da contesto".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che il Tribunale del riesame ha effettivamente considerato gli atti difensivi e ha dato motivazione logica alla qualificazione del materiale come rifiuto, richiamando elementi probatori (falsificazione documenti, intercettazioni, servizi di osservazione, presenza di materiali "sporchi" e quantità ingenti). Anche il secondo motivo è stato ritenuto generico e infondato: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione indiziaria del Tribunale, spiegando che la diffusione di false documentazioni anche se operate da altri ha valore indiziario circa la natura illecita del conferimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Contestata la partecipazione a un'associazione mafiosa di tipo 'ndranghetistico; la misura cautelare era motivata dalla gravità indiziaria circa il ruolo di capo cosca e dalla capacità di impartire ordini agli associati.
art. 185 d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (regime derogatorio per biomassa)
art. 185, comma 1, lett. f), d.lgs. n.152/2006
Il regime derogatorio favorevole opera solo per "sfalci e potature" utilizzati in determinate condizioni; in assenza di tali presupposti il materiale è qualificabile come rifiuto. La Corte ha richiamato questo principio per confermare la qualificazione come rifiuto del materiale conferito alle centrali biomassa.
art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (definizione di rifiuto / residuo di produzione)
art. 183, d.lgs. n.152/2006
Per escludere la qualifica di rifiuto occorre verificare che il materiale sia un "residuo di produzione" o un prodotto riutilizzabile senza trasformazioni che renda il riuso economicamente conveniente. La Corte ha ritenuto che nel caso era stata dimostrata la natura di rifiuto, per composizione e modalità di gestione.
art. 452-quaterdecies c.p.
Riferimento a fattispecie penali connesse alla gestione illecita di rifiuti impiegate nell'impostazione dell'accusa (capo 7). La Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari erano compatibili con questa contestazione.
artt. 81, 110, 112 c.p.
Richiamati in relazione ai concorsi di reato e all'aggravamento della responsabilità per reati commessi in più operazioni/prodotti di associazione e coordinamento tra indagati.
Sez. 3, n. 9348 del 02/10/2019 (Pitanti)
Principio: il regime derogatorio dell'art. 185 opera solo se rispettate determinate condizioni; altrimenti gli scarti vegetali sono rifiuti
La Corte ha utilizzato questo precedente per avvalorare la corretta applicazione della normativa ambientale e la qualificazione come rifiuto del materiale conferito alle centrali.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La mera produzione di studi o memorie da parte della difesa non impedisce al giudice di ritenere la gravità indiziaria se esistono elementi probatori concreti (intercettazioni, servizi, falsificazioni) che conferiscono coerenza alla ricostruzione accusatoria.
- La qualificazione di materiale come "rifiuto" non si basa solo sulla composizione chimica: va valutata la concreta modalità di produzione, gestione e destinazione, nonché l'esistenza di documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'assenza o la falsificazione della documentazione è indice probatorio significativo.
- Accertare l'esistenza di un'organizzazione strutturata nel traffico illecito di rifiuti richiede elementi che evidenzino coordinamento, falsificazioni diffuse, quantità rilevanti e modalità ripetute: osservazioni aggregate (intercettazioni, servizi, quantità) possono sostenere la gravità indiziaria.
- In cassazione i motivi generici che chiedono una diversa valutazione degli elementi probatori senza indicare violazioni di legge o carenze logiche specifiche sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
- La responsabilità di un indagato può essere desunta anche da condotte altrui quando queste ultime, come falsificazioni documentali diffuse, costituiscono elemento indiziario coerente con il ruolo organizzativo contestato.
- Chi intende escludere la natura di "rifiuto" deve fornire elementi probatori che dimostrino il carattere di residuo di produzione o la effettiva idoneità al riuso senza trasformazioni; affermazioni generiche non sono sufficienti.
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