Cassazione Civile, Ordinanza n. 15019/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
Una società che gestiva in concessione una linea di trasporto pubblico locale ha agito per ottenere dal comune concedente il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di copertura del disavanzo di esercizio maturato negli anni 2004-2008, derivante dall'aumento dei costi di gestione del servizio (costo del lavoro, carburante, gomme e altri oneri). La pretesa era stata quantificata tramite consulenza tecnica espletata in un precedente procedimento ex art. 696-bis c.p.c. Il comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il tribunale ha accolto l'eccezione; la corte d'appello ha confermato. In cassazione la società ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 6 L. 537/1993, 113, 115, 133 e 224, comma 3, d.lgs. 163/2006 e dell'art. 2 della direttiva 93/38/CEE, sostenendo che la controversia non attiene a un potere discrezionale della P.A., ma all'applicazione di parametri normativi predeterminati, con conseguente posizione di diritto soggettivo e giurisdizione del giudice ordinario; ha inoltre sostenuto l'inapplicabilità della disciplina sul codice dei contratti pubblici al servizio di autotrasporto pubblico mediante autobus.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario e ha cassato sia la sentenza della corte d'appello sia quella del tribunale che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione. Ha quindi rinviato al Tribunale di Foggia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
viene richiamato solo come rito introduttivo della domanda di merito
art. 696-bis c.p.c.
viene richiamato come strumento di consulenza tecnica preventiva utilizzato per quantificare il credito
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo al difetto di giurisdizione
art. 374 c.p.c., comma 1, seconda parte
consente alla sezione semplice di decidere in conformità all'elaborazione delle Sezioni Unite
art. 383, comma 3, c.p.c.
fondamento del rinvio al giudice di primo grado quando la cassazione rileva la giurisdizione del giudice ordinario
art. 6 L. 537/1993
richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo sulla revisione prezzi, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie
art. 113 d.lgs. 163/2006
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di ricondurre la controversia alla disciplina del codice dei contratti pubblici
art. 115 d.lgs. 163/2006
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la propria domanda
art. 133 d.lgs. 163/2006
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la propria domanda
art. 224, comma 3, d.lgs. 163/2006
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la propria domanda
art. 2 direttiva 93/38/CEE
richiamato per sostenere l'inapplicabilità della disciplina di gara/revisione prezzi al servizio di autotrasporto pubblico mediante autobus
art. 23 d.lgs. 163/2006
il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus
esclude l'applicazione del codice dei contratti pubblici agli appalti relativi al servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus
art. 244 d.lgs. 163/2006
non applicabile alla controversia; la norma sulla giurisdizione esclusiva per la clausola di revisione prezzi non si estende al servizio pubblico di autotrasporto
art. 256 d.lgs. 163/2006
ha abrogato l'art. 6 L. 537/1993 richiamato dalla ricorrente
Massime di principio
- Le controversie relative alla misura dei compensi o dei contributi di esercizio dovuti a imprese che svolgono un servizio di trasporto locale in concessione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando la pretesa si fonda sull'applicazione di parametri normativi predeterminati e non su valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione.
- La giurisdizione amministrativa richiede che la pubblica amministrazione eserciti un potere autoritativo; se la lite concerne soltanto l'esatto importo di un'obbligazione pecuniaria derivante da criteri legali, la posizione azionata è di diritto soggettivo.
- La disciplina sulla revisione prezzi e la correlata giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non si applicano, in via generale, ai servizi di autotrasporto pubblico mediante autobus quando la normativa di settore esclude l'applicazione del codice dei contratti pubblici.
- Quando la Corte di cassazione, rilevata la giurisdizione del giudice ordinario, riforma la decisione che l'aveva negata, deve cassare anche la sentenza di primo grado e rinviare al giudice che avrebbe dovuto conoscere del merito.
- L'onere di dimostrare l'esistenza di un potere amministrativo discrezionale idoneo a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non può essere assolto con il solo richiamo alla materia dei pubblici servizi se la controversia ha ad oggetto un credito pecuniario predeterminato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14904/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14906/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14907/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14908/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14909/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14911/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →