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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15019/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

Una società che gestiva in concessione una linea di trasporto pubblico locale ha agito per ottenere dal comune concedente il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di copertura del disavanzo di esercizio maturato negli anni 2004-2008, derivante dall'aumento dei costi di gestione del servizio (costo del lavoro, carburante, gomme e altri oneri). La pretesa era stata quantificata tramite consulenza tecnica espletata in un precedente procedimento ex art. 696-bis c.p.c. Il comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il tribunale ha accolto l'eccezione; la corte d'appello ha confermato. In cassazione la società ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 6 L. 537/1993, 113, 115, 133 e 224, comma 3, d.lgs. 163/2006 e dell'art. 2 della direttiva 93/38/CEE, sostenendo che la controversia non attiene a un potere discrezionale della P.A., ma all'applicazione di parametri normativi predeterminati, con conseguente posizione di diritto soggettivo e giurisdizione del giudice ordinario; ha inoltre sostenuto l'inapplicabilità della disciplina sul codice dei contratti pubblici al servizio di autotrasporto pubblico mediante autobus.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario e ha cassato sia la sentenza della corte d'appello sia quella del tribunale che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione. Ha quindi rinviato al Tribunale di Foggia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    viene richiamato solo come rito introduttivo della domanda di merito

  • art. 696-bis c.p.c.

    viene richiamato come strumento di consulenza tecnica preventiva utilizzato per quantificare il credito

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo al difetto di giurisdizione

  • art. 374 c.p.c., comma 1, seconda parte

    consente alla sezione semplice di decidere in conformità all'elaborazione delle Sezioni Unite

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    fondamento del rinvio al giudice di primo grado quando la cassazione rileva la giurisdizione del giudice ordinario

  • art. 6 L. 537/1993

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo sulla revisione prezzi, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie

  • art. 113 d.lgs. 163/2006

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di ricondurre la controversia alla disciplina del codice dei contratti pubblici

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la propria domanda

  • art. 133 d.lgs. 163/2006

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la propria domanda

  • art. 224, comma 3, d.lgs. 163/2006

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la propria domanda

  • art. 2 direttiva 93/38/CEE

    richiamato per sostenere l'inapplicabilità della disciplina di gara/revisione prezzi al servizio di autotrasporto pubblico mediante autobus

  • art. 23 d.lgs. 163/2006

    il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus

    esclude l'applicazione del codice dei contratti pubblici agli appalti relativi al servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus

  • art. 244 d.lgs. 163/2006

    non applicabile alla controversia; la norma sulla giurisdizione esclusiva per la clausola di revisione prezzi non si estende al servizio pubblico di autotrasporto

  • art. 256 d.lgs. 163/2006

    ha abrogato l'art. 6 L. 537/1993 richiamato dalla ricorrente

Massime di principio

  • Le controversie relative alla misura dei compensi o dei contributi di esercizio dovuti a imprese che svolgono un servizio di trasporto locale in concessione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando la pretesa si fonda sull'applicazione di parametri normativi predeterminati e non su valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione.
  • La giurisdizione amministrativa richiede che la pubblica amministrazione eserciti un potere autoritativo; se la lite concerne soltanto l'esatto importo di un'obbligazione pecuniaria derivante da criteri legali, la posizione azionata è di diritto soggettivo.
  • La disciplina sulla revisione prezzi e la correlata giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non si applicano, in via generale, ai servizi di autotrasporto pubblico mediante autobus quando la normativa di settore esclude l'applicazione del codice dei contratti pubblici.
  • Quando la Corte di cassazione, rilevata la giurisdizione del giudice ordinario, riforma la decisione che l'aveva negata, deve cassare anche la sentenza di primo grado e rinviare al giudice che avrebbe dovuto conoscere del merito.
  • L'onere di dimostrare l'esistenza di un potere amministrativo discrezionale idoneo a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non può essere assolto con il solo richiamo alla materia dei pubblici servizi se la controversia ha ad oggetto un credito pecuniario predeterminato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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