Ordinanza n. 3237/2026 - Napoli, Sezione 4
per la mancata esecuzione del giudicato, formatosi a seguito del decreto V.G. n 2040/2020, reso dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione per la trattazione dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001 n. 89 in data 7.05.2019 e depositato in Cancelleria il 14.05.2019, notificato in forma esecutiva in data 10.09.2020, passato in giudicato, che ha condannato il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., “al pagamento delle spese processuali in favore di Giuditta Pasqualino, spese che si liquidano in uro 27,00 per spese vive ed euro 450,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cp, con attribuzione al procuratore anticipatario”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli, emesso ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di somme a titolo di spese processuali. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che l'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024 ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001. La nuova disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità previste dai commi 3 e 3-bis e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e quelli già in corso sono sospesi.
La decisione
Il TAR, impregiudicati i profili di rito, di merito e sulle spese, ha disposto la sospensione automatica del giudizio di ottemperanza ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, fino alla scadenza del biennio decorrente secondo la disciplina transitoria prevista dalla norma. Il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio. L'ordinanza non contiene alcuna decisione definitiva sui presupposti processuali, sul merito dell'ottemperanza o sulle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
Prevede una sospensione automatica, per i successivi due anni decorrenti dopo il termine di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti rientranti nel suo ambito, compresi quelli già pendenti.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente alla disciplina speciale dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base processuale per disporre la sospensione del giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Consente la prosecuzione del giudizio sospeso mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di sospensione.
Massime di principio
- La disciplina speciale dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 determina la sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza già pendenti relativi a somme liquidate ai sensi della medesima legge, quando i crediti rientrano nell'ambito temporale previsto dalla disposizione.
- La sospensione opera dopo il decorso del termine di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione e si protrae per il biennio stabilito dalla legge, senza che il giudice debba definire, durante tale periodo, i profili di rito, di merito o sulle spese.
- Allo scadere del periodo di sospensione, il giudizio amministrativo sospeso può proseguire mediante istanza di fissazione dell'udienza presentata entro novanta giorni, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.
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