Cassazione Civile, Ordinanza n. 35475/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento relativo all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per alcuni anni di attività di una professionista iscritta ad albo. La Corte d'appello aveva ritenuto che non sussistesse l'obbligo di iscrizione perché, negli anni considerati, il reddito prodotto era inferiore a Euro 5.000,00, soglia che la Corte territoriale aveva considerato presupposto necessario dell'obbligo contributivo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, sostenendo che la soglia di Euro 5.000,00 non è il presupposto dell'iscrizione del libero professionista abituale alla Gestione separata, ma rileva solo per il lavoro autonomo occasionale. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la verifica decisiva è l'abitualità o occasionalità dell'attività professionale, da accertarsi in fatto; la sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino perché aveva individuato erroneamente nella soglia reddituale di Euro 5.000,00 il presupposto costitutivo dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, senza previamente accertare se l'attività della professionista fosse abituale oppure occasionale. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, affinché proceda al corretto accertamento in fatto e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg.
disciplina l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti ivi indicati; la Corte ne afferma l'applicazione collegata all'esercizio abituale della professione
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2
richiamato dal ricorrente quale norma rilevante in tema di contribuzione e iscrizione alla Gestione separata
D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2
la soglia di Euro 5.000,00 è ritenuta rilevante solo per l'attività di lavoro autonomo occasionale, non per l'attività professionale abituale
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
- La soglia di Euro 5.000,00 non costituisce presupposto generale dell'iscrizione alla Gestione separata del professionista abituale, ma rileva per individuare l'obbligo contributivo nelle ipotesi di lavoro autonomo occasionale.
- L'abitualità o occasionalità dell'attività professionale è un accertamento di fatto che il giudice di merito deve compiere prima di trarre conseguenze in ordine all'obbligo di iscrizione e contribuzione.
- Elementi come iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione dell'attività e reddito percepito possono essere utilizzati come indizi dell'abitualità, ma non hanno valore automatico o decisivo isolatamente considerati.
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